Art. 6.
  Il  rimborso  dei certificati di credito verra' effettuato in unica
soluzione il 1› luglio 1995 al netto della ritenuta di cui all'art. 1
del   decreto-legge  19  settembre  1986,  n.  556,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su  L.
2,75%,  pari  alla  differenza fra il capitale nominale dei titoli da
rimborsare e il prezzo fisso di lire 97,25% di cui al precedente art.
1.  Ove  necessario, si procedera' agli arrotondamenti con il sistema
indicato al precedente art. 5.