Art. 7.
  Possono  partecipare  all'asta  in  veste  di  operatori  la  Banca
d'Italia,  le  aziende  di  credito  e  loro  istituti  centrali   di
categoria,  nonche'  le societa' finanziarie iscritte all'albo di cui
all'art. 2 del decreto ministeriale in  data  29  marzo  1988.  Detti
operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.