Art. 7. Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonche' le societa' finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.