Art. 8.
  L'esecuzione   delle   operazioni   relative  al  collocamento  dei
certificati di credito di cui al presente decreto  e'  affidata  alla
Banca d'Italia.
  I  rapporti  tra  il  Ministero  del  tesoro  e  la  Banca d'Italia
conseguenti alle operazioni in parola saranno  regolati  dalle  norme
contenute  nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.
  A  rimborso  delle  spese  sostenute e a compenso del servizio reso
sara'  riconosciuta  alla  Banca  d'Italia,   sull'intero   ammontare
nominale  sottoscritto,  una  provvigione  di collocamento dell'1 per
cento.
  Tale  provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto,
verra' attribuita, in tutto o in parte, agli  operatori  partecipanti
all'asta  in  relazione  agli  impegni  che  assumeranno con la Banca
d'Italia, ivi  compresi  quelli  di  non  applicare  alcun  onere  di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere,
senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.