IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, che ha istituito un diritto erariale sulle acque minerali da immettere in commercio mediante confezione in bottiglie e contenitori, da versare al concessionario del servizio di riscossione; Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto; Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per definire le modalita' per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo stesso; Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1989, relativo all'approvazione dei documenti contabili e delle relative modalita' per la compilazione, per la contabilizzazione e rendicontazione delle somme riscosse per versamenti diretti ai concessionari del servizio di riscossione; Considerato che per la riscossione delle entrate di cui al citato art. 7 non si rende necessaria l'approvazione di una specifica modulistica, risultando adattabile quella gia' in uso; Decreta: Art. 1. Il diritto erariale sulle acque minerali previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, va versato al concessionario della riscossione competente per territorio mediante versamento diretto, utilizzando il codice tributo 7182, gruppo 45. Il versamento va eseguito utilizzando la distinta Mod. 1, Modulario F., Riscossione, n. 1 o il bollettino di c/c postale Mod. 11, Modulario F., Riscossione n. 11; in quest'ultimo caso va specificato il numero di conto corrente intestato al concessionario e vincolato a favore dell'erario. Al fine di individuare il periodo temporale per il quale si esegue il pagamento, l'indicazione del trimestre solare di competenza va trascritto, sia in caso di versamento mediante distinta che mediante conto corrente postale, nello spazio "Periodo di riferimento", e va indicato l'ultimo mese del trimestre e dell'anno nella forma MM AA. Quando si effettua il pagamento delle somme di cui al comma 1, la distinta Mod. 1 non puo' essere utilizzata per altri versamenti.