IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di Concerto con IL MINISTRO DELLA SANITA' e con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 ed in particolare l'art. 3, comma 2; Visto altresi' l'articolo 6 del decreto legge, 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288; Considerato che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha espresso il proprio assenso in ordine all'adozione del presente decreto con le modalita' fissate dal citato art. 3, comma 2; Visto il proprio decreto in data 8 maggio 1989, concernente "Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1989; Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espresso in data 19 giugno 1990; Considerato che la disciplina relativa ai nuovi impianti potra' essere emanata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 allorche' meglio individuate le tecnologie disponibili per la limitazione delle emissioni di tali impianti; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto stabilisce: a) le linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti esistenti come definiti dal combinato disposto dall'art. 2, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88 e dal punto 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 in attuazione ed interpretazione del decreto stesso; b) i valori di emissioni minimi e massimi per gli impianti esistenti; c) i metodi generali di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni; d) i criteri per l'utilizzazione di tecnologie disponibili per il controllo delle emissioni; e) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti.