IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di Concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                e con
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203 ed in particolare l'art. 3, comma 2;
Visto  altresi'  l'articolo  6  del decreto legge, 30 giugno 1989, n.
245,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 1989, n.
288;
Considerato  che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha espresso
il proprio assenso in ordine all'adozione del presente decreto con le
modalita' fissate dal citato art. 3, comma 2;
Visto   il  proprio  decreto  in  data  8  maggio  1989,  concernente
"Limitazione  delle  emissioni  nell'atmosfera  di  taluni inquinanti
originati  dai  grandi  impianti  di  combustione,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1989;
Udito  il  parere  della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le regioni e le province autonome, espresso in data 19 giugno
1990;
Considerato  che  la  disciplina  relativa  ai  nuovi impianti potra'
essere  emanata  ai  sensi  del  citato  decreto del Presidente della
Repubblica n. 203 del 1988 allorche' meglio individuate le tecnologie
disponibili per la limitazione delle emissioni di tali impianti;
                              Decreta:
                               Art. 1
                              Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce:
a)  le linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti
esistenti come definiti dal combinato disposto dall'art. 2, comma 10,
del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 203/88 e dal punto 9
del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989
in attuazione ed interpretazione del decreto stesso;
b) i valori di emissioni minimi e massimi per gli impianti esistenti;
c)  i  metodi  generali di campionamento, analisi e valutazione delle
emissioni;
d)  i  criteri  per  l'utilizzazione di tecnologie disponibili per il
controllo delle emissioni;
e)  i  criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti
esistenti.