Art. 2
           Linee guida per il contenimento delle emissioni
1. Gli impianti devono essere equipaggiati ed eserciti in modo da:
a)  rispettare  i  valori  limite  di  emissione fissati ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
b)   limitare  le  emissioni  diffuse  secondo  i  criteri  stabiliti
nell'articolo  3, comma 5, anche tenendo conto delle norme vigenti in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro;
2.  L'allegato  1 fissa i valori di emissione minimi e massimi per le
sostanze  inquinanti  ai  sensi  dell'art. 3 comma 2, del decreto del
Presidente  della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Per alcuni degli
inquinanti  emessi  da  specifiche tipologie di impianti l'allegato 2
fissa  valori  di  emissione  minimi  e  massimi diversi e preminenti
rispetto  ai  corrispondenti  dell'allegato 1. Per gli inquinanti non
espressamente  indicati  per  le  specifiche tipologie di impianti in
allegato 2 restano validi i valori in allegato 1.
3.  Nei  casi  in  cui  negli allegati 1 e 2 siano indicati valori di
flusso   di  massa,  i  valori  limite  di  emissione  devono  essere
rispettati  i  valori  di  flusso  di  massa  stessi sono raggiunti o
superati.
4. Per le raffinerie, gli impianti di combustione con potenza termica
nominale  pari  o  superiore  a  50  MW  e  per  gli  impianti per la
coltivazione  di  idrocarburi  e  dei fluidi geotermici, si applicano
esclusivamente  i  valori  di  emissione  e le prescrizioni riportati
nell'allegato 3.
5. Le regioni fissano i valori limite di emissione ai sensi dell'art.
4  lettera  d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, per le sole sostanze previste dal presente decreto e da
altri  decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), del
citato decreto del Presidente della Repubblica.
6.  Indicazioni  su cicli tecnologici relativi a specifiche tipologie
di impianti sono contenute nell'allegato 2.
7.  Indicazioni  su alcune delle tecnologie disponibile relative agli
impianti di abbattimento sono contenute nell'allegato 5.
8.  Successivi aggiornamenti ed integrazioni al presente decreto sono
stabiliti  ai  sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203.
9.  Le  prime  integrazioni ed eventuali specifiche saranno stabilite
entro il 31 gennaio 1991.
10.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
proposta  del  Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del
tesoro,  della  sanita' e dell'industria, e' istituita a tal fine una
commissione composta da:
-  due  rappresentanti  del  Ministero  dell'ambiente, di cui uno con
funzioni di presidente;
- due rappresentanti del Ministero della sanita';
-  due  rappresentanti  del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
- due rappresentanti della Presidenza del Consiglio;
-   sei  rappresentanti  delle  regioni  designati  dalla  Conferenza
Stato-regioni.