Art. 2 Linee guida per il contenimento delle emissioni 1. Gli impianti devono essere equipaggiati ed eserciti in modo da: a) rispettare i valori limite di emissione fissati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; b) limitare le emissioni diffuse secondo i criteri stabiliti nell'articolo 3, comma 5, anche tenendo conto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro; 2. L'allegato 1 fissa i valori di emissione minimi e massimi per le sostanze inquinanti ai sensi dell'art. 3 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Per alcuni degli inquinanti emessi da specifiche tipologie di impianti l'allegato 2 fissa valori di emissione minimi e massimi diversi e preminenti rispetto ai corrispondenti dell'allegato 1. Per gli inquinanti non espressamente indicati per le specifiche tipologie di impianti in allegato 2 restano validi i valori in allegato 1. 3. Nei casi in cui negli allegati 1 e 2 siano indicati valori di flusso di massa, i valori limite di emissione devono essere rispettati i valori di flusso di massa stessi sono raggiunti o superati. 4. Per le raffinerie, gli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW e per gli impianti per la coltivazione di idrocarburi e dei fluidi geotermici, si applicano esclusivamente i valori di emissione e le prescrizioni riportati nell'allegato 3. 5. Le regioni fissano i valori limite di emissione ai sensi dell'art. 4 lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le sole sostanze previste dal presente decreto e da altri decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica. 6. Indicazioni su cicli tecnologici relativi a specifiche tipologie di impianti sono contenute nell'allegato 2. 7. Indicazioni su alcune delle tecnologie disponibile relative agli impianti di abbattimento sono contenute nell'allegato 5. 8. Successivi aggiornamenti ed integrazioni al presente decreto sono stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. 9. Le prime integrazioni ed eventuali specifiche saranno stabilite entro il 31 gennaio 1991. 10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanita' e dell'industria, e' istituita a tal fine una commissione composta da: - due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente; - due rappresentanti del Ministero della sanita'; - due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; - due rappresentanti della Presidenza del Consiglio; - sei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza Stato-regioni.