(all. 4 - art. 1)
                              ALLEGATO 4
   (Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni)
1.  Ove  non  diversamente  indicato,  le  emissioni  possono  essere
misurate con metodi discontinui.
2.  I  metodi  di  campionamento,  analisi  e valutazione sono quelli
indicati nella tabella 4.1.
3.  Nei  casi in cui le misure delle emissioni vengano effettuate con
metodi automatici continui, le imprese devono verificare il  corretto
funzionamento   delle   apparecchiature   di   misura   e   procedere
periodicamente alla calibrazione di concerto e  con  la  supervisione
dell'Autorita' di controllo competente.
4.  Nei  casi  in cui il precedente paragrafo 4 ed ove non altrimenti
indicato negli allegati 2 e 3, il  limite  di  emissione  si  intende
rispettato  se  la media delle concentrazioni orarie rilevate durante
l'effettivo  funzionamento  dell'impianto  nell'arco  di  24  ore  e'
inferiore   o  uguale  al  limite  di  emissione  stabilito  a  norma
dell'articolo 4 comma 1 lettere d) ed e) del DPR 24  maggio  1988  n.
203,  e  ciascun  valore di concentrazione oraria non e' superiore al
125% di tale limite.
5. Alle misure di emissione effettuate sia con metodi discontinui che
con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle
grandezze  piu' significative dell'impianto, atte a caratterizzare lo
stato di funzionamento, ai fini di una corretta  interpretazione  dei
dati (ad esempio: produzione di vapore, carico generato, assorbimento
elettrico dei filtri di captazione, etc.)
6. Su tutti gli impianti l'Autorita' competente per il controllo puo'
effettuare ove lo ritenga necessario, misurazioni al fine di valutare
la quantita' delle sostanze presenti nelle emissioni.
7.  L'Autorita' competente puo' prescrivere in sede di autorizzazione
l'esecuzione di misurazioni in continuo per l'ossigeno e  per  i  tre
inquinanti:
                            - OSSIDI DI ZOLFO
                            - OSSIDI DI AZOTO
                            - POLVERI
I   tempi  ed  i  criteri  per  l'esercizio  di  tale  facolta'  sono
determinati, su parere della Commissione di cui all'art.  2  coma  8,
con  decreto  interministeriale  ai  sensi  dell'art. 3, comma 2, del
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.
                                           TABELLA 4.1
1. Manuale UNICHEM       N. 122/1986
2. Manuale UNICHEM       N. 151/1988
3. Manuale UNICHEM       N. 158/1988
4. Metodo UNICHEM        N. 723/1986
5. Metodo UNICHEM        N. 758/1987
6. Metodo UNICHEM        N. 811/1988
7. Metodo UNICHEM        N. 825/1988
8. Metodo ISTASAN        N. 88/19