IL MINISTRO DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 17 della legge 18 marzo 1988, n. 111, che sostituisce l'art. 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; Visto in particolare il comma quarto dello stesso art. 132 del citato testo unico, come sostituito dall'art. 17 della legge 18 marzo 1988, n. 111, che demanda al Ministro dei trasporti di stabilire con proprio decreto, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanita' e dell'interno, gli strumenti e le procedure al fine di consentire agli ufficiali, funzionari ed agenti di cui all'art. 137 del predetto testo unico di effettuare l'accertamento in caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool; Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 10 agosto 1988, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dei trasporti, in base al quale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, nella parte che modifica l'art. 132 del citato testo unico, si considera in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo il conducente che risulti avere un tasso alcoolemico pari o superiore a 0,8g/l (0,8 grammi per litro); Visto il regolamento n. 196 del 22 maggio 1990, adottato con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanita' e dell'interno, che fissa i criteri per l'omologazione della apparecchiatura utilizzata per l'accertamento del tasso alcoolemico, denominato "etilometro"; per le verifiche o prove primitive e per gli accertamenti tecnici periodici; Ravvisata la necessita' di determinare gli oneri a carico degli utenti per la effettuazione delle verifiche e prove di omologazione, delle verifiche e prove primitive e degli accertamenti tecnici periodici; Vista la tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870; Visto l'art. 18, terzo comma, della legge 1 dicembre 1986, n. 870 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 1986), con il quale e' stato stabilito che con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, puo' essere disposto il versamento da parte degli utenti di diritti aggiuntivi per le operazioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) della tabella 3 allegata alla legge medesima, quando queste richieste richiedono l'utilizzazione di particolari attrezzature; Considerati e valutati i costi delle apparecchiature fisse e mobili necessarie per l'allestimento, messa in esercizio, manutenzione e gestione del laboratorio di prova; e tenuto conto della complessita' e durata delle singole prove previste per l'omologazione del tipo, per le verifiche e prove primitive e per gli accertamenti tecnici periodici; Decreta: Art. 1. La tariffa per le singole prove di omologazione, verifiche e prove primitive ed accertamenti tecnici sull'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento del tasso alcoolemico, denominata "etilometro", e' fissata in L. 80.000.