IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art. 17 della legge 18 marzo 1988, n. 111, che sostituisce
l'art. 132  del  testo  unico  delle  norme  sulla  disciplina  della
circolazione  stradale,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
  Visto  in  particolare  il  comma  quarto dello stesso art. 132 del
citato testo unico, come sostituito dall'art. 17 della legge 18 marzo
1988,  n. 111, che demanda al Ministro dei trasporti di stabilire con
proprio decreto, di concerto con  i  Ministri  dei  lavori  pubblici,
della sanita' e dell'interno, gli strumenti e le procedure al fine di
consentire agli ufficiali, funzionari ed agenti di cui  all'art.  137
del  predetto  testo  unico  di  effettuare l'accertamento in caso di
incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente  del
veicolo  si  trovi  in  stato  di  alterazione psico-fisica derivante
dall'influenza dell'alcool;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 10 agosto 1988,
di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori  pubblici  e  dei
trasporti,   in  base  al  quale,  ai  fini  dell'applicazione  delle
disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, della legge 18 marzo  1988,
n.  111,  nella parte che modifica l'art. 132 del citato testo unico,
si considera in stato  di  ebbrezza  alla  guida  di  un  veicolo  il
conducente  che risulti avere un tasso alcoolemico pari o superiore a
0,8g/l (0,8 grammi per litro);
  Visto  il  regolamento  n.  196  del  22  maggio 1990, adottato con
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con  i  Ministri  dei
lavori  pubblici,  della  sanita' e dell'interno, che fissa i criteri
per   l'omologazione    della    apparecchiatura    utilizzata    per
l'accertamento del tasso alcoolemico, denominato "etilometro"; per le
verifiche o prove primitive e per gli accertamenti tecnici periodici;
  Ravvisata  la  necessita'  di  determinare gli oneri a carico degli
utenti per la effettuazione delle verifiche e prove di  omologazione,
delle  verifiche  e  prove  primitive  e  degli  accertamenti tecnici
periodici;
  Vista la tabella 3 allegata alla legge 1› dicembre 1986, n. 870;
  Visto  l'art. 18, terzo comma, della legge 1› dicembre 1986, n. 870
(supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre
1986),  con  il quale e' stato stabilito che con decreto del Ministro
dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro del  tesoro,  puo'
essere  disposto  il  versamento  da  parte  degli  utenti di diritti
aggiuntivi per le operazioni di cui ai  numeri  4),  5)  e  6)  della
tabella  3  allegata  alla  legge  medesima,  quando queste richieste
richiedono l'utilizzazione di particolari attrezzature;
  Considerati e valutati i costi delle apparecchiature fisse e mobili
necessarie per l'allestimento, messa  in  esercizio,  manutenzione  e
gestione  del laboratorio di prova; e tenuto conto della complessita'
e durata delle singole prove previste per  l'omologazione  del  tipo,
per  le  verifiche  e  prove primitive e per gli accertamenti tecnici
periodici;
                               Decreta:
                                Art. 1.
  La  tariffa per le singole prove di omologazione, verifiche e prove
primitive ed accertamenti tecnici sull'apparecchiatura utilizzata per
l'accertamento  del  tasso  alcoolemico,  denominata "etilometro", e'
fissata in L. 80.000.