Art. 2.
  I  diritti  aggiuntivi di cui all'art. 18, terzo comma, della legge
1› dicembre 1986, n. 870, sono cosi' fissati:
    A)  Omologazione  del  tipo  dell'etilometro  effettuata presso i
centri  attrezzati  della  Direzione  generale  della  motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione: L. 10.000.000.
    B)   Verifiche  e  prove  primitive  per  la  immissione  in  uso
dell'etilometro effettuate presso i centri attrezzati della Direzione
generale  della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:
L. 100.000.
    C)  Accertamenti  periodici  sull'etilometro, effettuati presso i
centri  attrezzati  della  Direzione  generale  della  motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione: L. 50.000.
  Nel  caso in cui, in fase di prima applicazione, il C.S.R.P.A.D. di
Roma della Direzione  generale  della  motorizzazione  civile  e  dei
trasporti in concessione effettui le prove di cui al precedente punto
A) presso laboratori  esterni,  i  richiedenti  in  sostituzione  dei
diritti  aggiuntivi  di  cui  al  presente articolo, corrisponderanno
direttamente  ai  laboratori  i  compensi  previsti  dai   rispettivi
tariffari.