Art. 2. I diritti aggiuntivi di cui all'art. 18, terzo comma, della legge 1 dicembre 1986, n. 870, sono cosi' fissati: A) Omologazione del tipo dell'etilometro effettuata presso i centri attrezzati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione: L. 10.000.000. B) Verifiche e prove primitive per la immissione in uso dell'etilometro effettuate presso i centri attrezzati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione: L. 100.000. C) Accertamenti periodici sull'etilometro, effettuati presso i centri attrezzati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione: L. 50.000. Nel caso in cui, in fase di prima applicazione, il C.S.R.P.A.D. di Roma della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione effettui le prove di cui al precedente punto A) presso laboratori esterni, i richiedenti in sostituzione dei diritti aggiuntivi di cui al presente articolo, corrisponderanno direttamente ai laboratori i compensi previsti dai rispettivi tariffari.