Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di  produzione   della
denominazione  di  origine  controllata "Valdadige", riconosciuta con
decreto del Presidente della  Repubblica  28  aprile  1975  (Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 23 luglio 1975) e successivamente modificata con
decreto del Presidente della  Repubblica  22  giugno  1987  (Gazzetta
Ufficiale  n.  298  del  22  dicembre  1987), propone la modifica del
disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
  Le  eventuali  istanze  e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale della produzione agricola -  Divisione  VI,  entro  sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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           Proposta di disciplinare di produzione del vino
          a denominazione di origine controllata "Valdadige"
                               Art. 1.
   La  denominazione di origine controllata "Valdadige", od in lingua
tedesca "Etschtaler", e' riservata al vino bianco, rosso o rosato che
risponde  alle  condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.