Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Valdadige", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 (Gazzetta Ufficiale n. 194 del 23 luglio 1975) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1987), propone la modifica del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ------------- Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Valdadige" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Valdadige", od in lingua tedesca "Etschtaler", e' riservata al vino bianco, rosso o rosato che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.