Art. 2.
   La  denominazione "Valdadige" e' riservata al vino bianco ottenuto
dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso
indicata:
    Pinot  bianco,  Pinot  grigio, Riesling italico, Muller Thurgau e
Chardonnay da soli o congiuntamente in misura non inferiore al 20%;
    Bianchetta  trevigiana,  Trebbiano  toscano, Nosiola, Vernaccia e
Garganega, da soli o congiuntamente per la differenza.
   La  denominazione  "Valdadige" e' riservata al vino rosso o rosato
ottenuto dalle uve provenienti  dai  vigneti  composti  dai  seguenti
vitigni nella percentuale appresso indicata:
    Schiave   (sottovarieta'   e   sinonimi)  e  lambrusco  a  foglia
frastagliata da soli o congiuntamente, in  misura  non  inferiore  al
30%, di cui almeno il 20% di Schiave;
    Merlot  e  Pinot  nero,  Lagrein,  Teroldego e Negrara, da soli o
congiuntamente per la differenza.
   La  denominazione  "Valdadige"  con  la  specificazione di vitigno
"Pinot grigio", "Pinot bianco", "Chardonnay"  e'  riservata  al  vino
ottenuto dal corrispondente vitigno per almeno l'85%.
   Possono  concorrere  le  uve  provenienti da altri vitigni a bacca
bianca, non aromatici, raccomandati e  autorizzati  nelle  rispettive
province, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
   La  denominazione  "Valdadige"  con  la  specificazione di vitigno
"Schiava" e' riservata al vino ottenuto dalle uve del  corrispondente
vitigno,  nella  varieta'  Schiava  grossa,  Schiava gentile, Schiava
grigia, da sole o congiuntamente per almeno l'85%.
   Possono  concorrere  le  uve  provenienti da altri vitigni a bacca
nera, non aromatici,  raccomandati  e  autorizzati  nelle  rispettive
province, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.