Art. 2. La denominazione "Valdadige" e' riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata: Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Muller Thurgau e Chardonnay da soli o congiuntamente in misura non inferiore al 20%; Bianchetta trevigiana, Trebbiano toscano, Nosiola, Vernaccia e Garganega, da soli o congiuntamente per la differenza. La denominazione "Valdadige" e' riservata al vino rosso o rosato ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata: Schiave (sottovarieta' e sinonimi) e lambrusco a foglia frastagliata da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 30%, di cui almeno il 20% di Schiave; Merlot e Pinot nero, Lagrein, Teroldego e Negrara, da soli o congiuntamente per la differenza. La denominazione "Valdadige" con la specificazione di vitigno "Pinot grigio", "Pinot bianco", "Chardonnay" e' riservata al vino ottenuto dal corrispondente vitigno per almeno l'85%. Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e autorizzati nelle rispettive province, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%. La denominazione "Valdadige" con la specificazione di vitigno "Schiava" e' riservata al vino ottenuto dalle uve del corrispondente vitigno, nella varieta' Schiava grossa, Schiava gentile, Schiava grigia, da sole o congiuntamente per almeno l'85%. Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e autorizzati nelle rispettive province, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.