Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzine dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige" devono essere quelli tradizionali della zona di produzione e comunque atti a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. E' esclusa ogni pratica di forzatura ed e' consentita l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini "Valdadige" non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite massimo. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva-vino superasse la percentuale sopra indicata l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C. La regione Trentino, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, puo' stabilire di anno in anno, prima della vendemmia un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.