Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzine dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige"
devono essere quelli tradizionali della zona di produzione e comunque
atti  a  conferire  alle  uve  ed  ai  vini  derivati  le  specifiche
caratteristiche.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
   E'   esclusa   ogni   pratica   di   forzatura  ed  e'  consentita
l'irrigazione di soccorso.
   La   resa   massima  di  uva  ammessa  alla  produzione  dei  vini
"Valdadige" non deve essere  superiore  a  q.li  140  per  ettaro  di
vigneto  in  coltura  specializzata.  A  detto limite anche in annate
eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata attraverso
una  accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del
20% il limite massimo.
   La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
   Qualora  la  resa uva-vino superasse la percentuale sopra indicata
l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.
   La   regione   Trentino,   con   proprio   decreto,   sentite   le
organizzazioni di categoria interessate, puo' stabilire  di  anno  in
anno,  prima  della  vendemmia un limite massimo di produzione di uve
per ettaro inferiore  a  quello  fissato  nel  presente  disciplinare
dandone  comunicazione  immediata al Ministero dell'agricoltura ed al
comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di  origine  dei
vini.