Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Verona. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini "Valdadige" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,5 gradi per i tipi: bianco, rosato, Pinot grigio, Schiava, Pinot bianco e Chardonnay e di gradi 10 per il tipo rosso. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La denominazione di origine controllata "Valdadige" con la specificazione di una delle seguenti varieta' di vitigno Pinot bianco e Chardonnay, puo' essere utilizzata per designare i vini spumanti elaborati con mosti o vini provenienti dalle varieta' sopracitate alle condizioni stabilite dal presente disciplinare. Le operazioni di elaborazione ivi compresa la presa di spuma deve essere effettuata entro il territorio delle province di Bolzano, Trento, Verona e Treviso.