Art. 5.
   Le   operazioni   di   vinificazione   devono   essere  effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente  art.
3.
   Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni   tradizionali  di
produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate  entro
l'intero territorio della provincia di Verona.
   Le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono assicurare ai vini
"Valdadige" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo  di  9,5
gradi per i tipi: bianco, rosato, Pinot grigio, Schiava, Pinot bianco
e Chardonnay e di gradi 10 per il  tipo  rosso.  Nella  vinificazione
sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a
conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
   La   denominazione  di  origine  controllata  "Valdadige"  con  la
specificazione di una delle seguenti varieta' di vitigno Pinot bianco
e  Chardonnay,  puo'  essere utilizzata per designare i vini spumanti
elaborati con mosti o vini  provenienti  dalle  varieta'  sopracitate
alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.
   Le  operazioni di elaborazione ivi compresa la presa di spuma deve
essere effettuata entro il  territorio  delle  province  di  Bolzano,
Trento, Verona e Treviso.