Art. 6.
   I  vini  "Valdadige"  all'atto  dell'immissione  al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
   "Valdadige" bianco:
    colore: paglierino;
    odore: vinoso, gradevole e caratteristico;
    sapore: armonico, fresco, moderatamente acido e talvolta amabile;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   "Valdadige" rosso:
    colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, gradevole;
    sapore: armonico, moderato acido, talvolta amabile;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 gradi;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   "Valdadige" rosato:
    colore: rosato piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, gradevole, delicato;
    sapore: morbido, lievemente acido, talvolta amabile;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   "Valdadige" Pinot grigio:
    colore: giallo paglierino;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: armonico, pieno, talvolta amabile;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   "Valdadige" Schiava:
    colore: da granato a rubino;
    odore: vinoso, gradevole;
    sapore: morbido, moderatamente acido, talvolta amabile;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   "Valdadige" Pinot grigio:
    colore: giallo paglierino;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: armonico, fresco, sapido;
    zuccheri riduttori residui: massimo 6 grammi per litro;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 17 per mille.
   "Valdadige" Chardonnay:
    colore: paglierino;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: fresco, sapido, armonico;
    zuccheri riduttori residui: massimo 6 grammi per litro;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   "Valdadige" Pinot bianco spumante:
    spuma: sottile con grana fine e persistente;
    colore: paglierino brillante;
    odore: caratteristico fruttato;
    sapore: fresco o di lievito, con residuo zuccherino non superiore
a 15 gr/l;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 11;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   "Valdadige" Chardonnay spumante:
    spuma: sottile con grana fine e persistente;
    colore: paglierino brillante piu' o meno intenso;
    odore: gradevole, caratteristico, fruttato;
    sapore:  fresco  o  di lievito, sapido con residuo zuccherino non
superiore a 15 gr/l;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 11;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   E'  facolta'  del  Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste di
modificare, con proprio decreto, per i vini di cui  sopra,  i  limiti
minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.