Art. 8. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Valdadige" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, e' punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.