Art. 8.
   Chiunque  produce,  vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  con  la  denominazione   di   origine   controllata
"Valdadige"  vini  che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare, e' punito a norma  dell'art.  28
del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.