Art. 6. L'onere per il suddetto intervento quantificato in lire 1 miliardo e' posto a carico del Fondo per la protezione civile. A tal fine il predetto Fondo e' integrato mediante utilizzo della corrispondente somma da prelevarsi dalla quota che sara' assegnata alla regione Lazio in sede di riparto fra le regioni del Fondo istituito con decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e confluito nel cap. 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede a versare la relativa somma al Fondo per la protezione civile. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 agosto 1990 Il Ministro: LATTANZIO