Art. 6.
  L'onere  per il suddetto intervento quantificato in lire 1 miliardo
e' posto a carico del Fondo per la protezione civile.
  A  tal  fine il predetto Fondo e' integrato mediante utilizzo della
corrispondente somma da prelevarsi dalla quota  che  sara'  assegnata
alla  regione  Lazio  in  sede  di  riparto  fra le regioni del Fondo
istituito con decreto-legge 30  dicembre  1989,  n.  416,  convertito
dalla  legge  28 febbraio 1990, n. 39 e confluito nel cap. 1222 dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri provvede a versare la
relativa somma al Fondo per la protezione civile.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 2 agosto 1990
                                               Il Ministro: LATTANZIO