Art. 3. La regolare realizzazione delle attivita' di cui all'art. 1 e' sottoposta al controllo, oltre che degli organi previsti in ogni singolo atto di affidamento, della stessa commissione di alta vigilanza, prevista ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente n. 7652 del 30 dicembre 1989 per i seguenti compiti: vigilare sul rispetto delle modalita' tecniche e delle osservazioni e prescrizioni di cui all'allegato elenco esprimendo, in proposito, specifico parere anche ai fini della determinazione dei successivi importi da erogare, sulla base delle richieste documentate dai soggetti ammessi a finanziamento; esprimere parere sugli eventuali fatti impeditivi alla regolare esecuzione delle attivita' segnalate dai soggetti ammessi al finanziamento; relazionare periodicamente sullo stato di utilizzo dei finanziamenti anche in relazione ai tempi previsti per l'attuazione dei singoli interventi; esprimere, altresi', parere sulle questioni comunque interessanti l'esecuzione delle attivita' di cui alla presente ordinanza su richiesta del Ministero.