Art. 3.
  La  regolare  realizzazione  delle  attivita'  di cui all'art. 1 e'
sottoposta al controllo, oltre che  degli  organi  previsti  in  ogni
singolo  atto  di  affidamento,  della  stessa  commissione  di  alta
vigilanza, prevista ai sensi dell'art. 3  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente n. 7652 del 30 dicembre 1989 per i seguenti compiti:
   vigilare   sul   rispetto   delle   modalita'   tecniche  e  delle
osservazioni e prescrizioni di cui all'allegato elenco esprimendo, in
proposito,  specifico  parere  anche ai fini della determinazione dei
successivi importi da erogare, sulla base delle richieste documentate
dai soggetti ammessi a finanziamento;
   esprimere  parere  sugli  eventuali fatti impeditivi alla regolare
esecuzione  delle  attivita'  segnalate  dai  soggetti   ammessi   al
finanziamento;
   relazionare   periodicamente   sullo   stato   di   utilizzo   dei
finanziamenti anche in relazione ai tempi previsti  per  l'attuazione
dei singoli interventi;
   esprimere,  altresi', parere sulle questioni comunque interessanti
l'esecuzione delle  attivita'  di  cui  alla  presente  ordinanza  su
richiesta del Ministero.