Art. 5.
  Gli  oneri  comunque connessi alle attivita' della commissione sono
posti a carico dei soggetti beneficiari del finanziamento nel  limite
massimo   della   somma   corrispondente  allo  0,40  per  cento  dei
finanziamenti stessi. Tale somma verra' proporzionalmente  erogata  a
valere  sui  singoli  ratei  di  pagamento  effettuati  a  favore del
soggetto beneficiario.