Art. 5. Gli oneri comunque connessi alle attivita' della commissione sono posti a carico dei soggetti beneficiari del finanziamento nel limite massimo della somma corrispondente allo 0,40 per cento dei finanziamenti stessi. Tale somma verra' proporzionalmente erogata a valere sui singoli ratei di pagamento effettuati a favore del soggetto beneficiario.