Ai sovrintendenti scolastici regionali e interregionali Agli assessori alla pubblica istruzione delle regioni Ai commissari del Governo e, per conoscenza: Ai prefetti Nella previsione della determinazione del piano nazionale delle nuove istituzioni di sezioni di scuola materna statale per l'anno scolastico 1991-92, la quale rimane comunque subordinata alla sussistenza delle necessarie disponibilita' finanziarie, si ravvisa l'opportunita' di diramare le disposizioni di seguito indicate. Come per i decorsi anni, il piano si articolera': a) nella istituzione di nuove scuole; b) nella integrazione di scuole statali preesistenti. Per i criteri da seguire, ai fini della formulazione delle proposte, si richiamano le istruzioni gia' impartite in occasione della previsione dei precedenti piani di sviluppo, e, al fine di evitare determinazioni di questo Ministero in contrasto con le richieste dei comuni e proposte delle autorita' scolastiche locali, si invitano le SS.LL. a tenere in particolare evidenza le seguenti raccomandazioni: 1) devono essere evitate proposte di istituzioni di sezioni per le quali non sia accertata la condizione di un numero sufficiente di iscrizioni che in ogni caso non devono essere al di sotto dei limiti minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni; 2) le scuole ordinate su una sola sezione possono essere istituite secondo la prescrizione della legge 18 marzo 1968, n. 444, soltanto nei centri minori per i quali non sia possibile provvedere con opportuni servizi di trasporto gratuito; 3) ove lo richieda la consistenza della popolazione scolastica, accertabile tra l'altro dal numero delle domande di iscrizione non accolte, le nuove sezioni devono essere destinate ad incrementare le scuole statali preesistenti; 4) ai fini della acquisizione di maggiori elementi di giudizio da parte di questo Ministero dovra' essere provveduto a specificare se per le sezioni richieste sia prevista integrazione di bambini portatori di handicaps; nel caso di sezioni integrative, dovra' altresi' essere indicato se nelle sezioni preesistenti siano iscritti per il corrente anno e, presumibilmente, per l'anno scolastico 1991-92 soggetti handicappati; 5) in ordine alle singole domande inoltrate dai comuni e' indispensabile l'acquisizione del parere dei competenti direttori didattici i quali dovranno pronunciarsi sulla effettiva consistenza, a loro giudizio, delle condizioni indispensabili ai fini della istituzione delle sezioni richieste. Al fine di fornire ai comuni ogni utile collaborazione, e' opportuno che i direttori didattici assumano l'iniziativa, appena ricevuta la presente circolare, di segnalare ai comuni la necessita' della istituzione di sezioni di scuole materne statali, per esigenze educative che altrimenti non troverebbero soddisfazione. Le SS.LL. provvederanno alla restituzione ai direttori didattici delle domande che risulteranno prive del motivato parere degli stessi perche' provvedano ad apporlo; 6) le notizie contenute nelle schede compilate dai comuni devono essere opportunamente controllate per quanto concerne: a) il numero dei bambini in eta' prescolare residenti nell'intero territorio del comune e quanti di tali bambini risiedono nella zona in cui le nuove sezioni dovrebbero operare; b) le scuole materne, statali e non statali, gia' esistenti nel comune e nella zona o localita' sede della nuova scuola e numero dei bambini ad esse iscritti; c) la effettiva disponibilita' dei locali indicati come sede delle istituende sezioni. In proposito si sottolinea l'opportunita' di prendere in considerazione come possibili sedi delle nuove sezioni i locali delle scuole elementari site in zone ove siasi verificato il decremento della popolazione scolastica. Devesi altresi' evidenziare la necessita' che i pareri espressi dagli organi scolastici tengano conto delle realta' desumibili dalle documentazioni prodotte dai comuni e/o che l'eventuale espressione di giudizi contrastanti con gli elementi rilevabili dalle notizie contenute nelle schede dei comuni medesimi sia debitamente motivata; 7) nei casi in cui le sezioni richieste risultino in sostituzione di sezioni preesistenti non statali, deve essere espressamente manifestata e ampiamente motivata la volonta' degli enti locali o degli altri enti di cessare l'attivita'; 8) relativamente all'orario di funzionamento delle istituende sezioni che deve essere indicato nel prospetto riassuntivo delle priorita' (allegato 2) si ricorda che ai fini dell'adozione dell'orario previsto dal primo comma dell'art. 9 della legge n. 463/78, deve essere accertata la sussistenza delle condizioni indispensabili (esempio erogazione del servizio di refezione). Essa deve essere altresi' assicurata per l'intera durata dell'anno scolastico. Cio' premesso, si indicano di seguito le scadenze degli adempimenti per la determinazione del piano e si raccomanda la puntuale osservanza di tali termini perche' il piano medesimo possa essere definito con tempestivita' tale da consentire un razionale calendario di tutte le altre operazioni che condizionano la regolare ripresa dell'attivita' scolastica per l'anno 1991-92. Entro il 10 ottobre 1990: invio da parte dei comuni ai direttori didattici delle domande corredate da: a) copia della delibera approvata dall'autorita' tutoria con la quale il comune si impegna a mettere a disposizione delle istituende sezioni, in via provvisoria, locali adeguati e una sufficiente dotazione di arredi e si impegna altresi' all'assunzione degli oneri previsti dall'art. 7 della legge n. 444; b) scheda di cui all'unito fac-simile debitamente compilata in ogni sua parte da sottoscriversi dal sindaco e con allegato l'elenco nominativo delle scuole non statali funzionanti nell'intero comune e nella zona della istituenda scuola; c) pianta dei locali da adibirsi al primo funzionamento delle sezioni corredata dell'attestato di agibilita' e dell'attestato di idoneita' igienico-sanitaria rispettivamente rilasciati dall'ufficio tecnico e dall'ufficio sanitario del comune, nonche' del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal comando provinciale vigili del fuoco e il nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Tali atti dovranno essere prodotti dai comuni anche nel caso di richiesta di istituzione di sezioni integrative. Entro il 20 ottobre 1990: trasmissione delle domande ai provveditori agli studi da parte dei direttori didattici. Entro il 20 novembre 1990: formulazione delle proposte dei provveditori agli studi in conformita' ai pareri espressi dai consigli scolastici provinciali e tenuto conto delle proposte dei consigli scolastici distrettuali. Entro il 5 dicembre 1990: trasmissione entro lo stesso termine del 20 novembre 1990 ai sovrintendenti scolastici regionali e interregionali delle proposte corredate dalle istanze documentate dei comuni, dei verbali delle riunioni in cui i consigli scolastici provinciali hanno espresso il loro parere, dei prospetti conformi al modello allegato 2, debitamente compilati, degli elenchi contenenti le localita' per le quali i consigli scolastici provinciali avranno ritenuto di esprimere parere negativo; invio da parte dei sovrintendenti scolastici all'ente regione dei piani regionali e della documentazione relativa ai singoli piani provinciali. Entro il 5 gennaio 1991: trasmissione entro lo stesso termine di copia dei piani regionali ai commissari del Governo e al Ministero - Servizio scuola materna, delle richieste documentate dei comuni, di copia degli atti inviati alle regioni compresi i verbali delle riunioni in cui i consigli scolastici provinciali hanno espresso il loro parere, nonche' dei piani regionali; trasmissione da parte delle regioni ai sovrintendenti scolastici degli atti ricevuti, corredati del parere da tali enti espresso sull'ordine di priorita' delle richieste. I sovrintendenti scolastici regionali e interregionali non appena ricevuto il parere della regione, lo trasmetteranno a questo servizio, unitamente agli atti ancora in loro possesso. Nel contempo daranno comunicazione ai provveditori agli studi del parere espresso dalla regione. Le disposizioni della presente circolare non trovano applicazione nel territorio della regione Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione. Il Ministro: MATTARELLA