Ai sovrintendenti scolastici
                                  regionali e interregionali
                                  Agli assessori alla pubblica
                                  istruzione delle regioni
                                  Ai commissari del Governo
                                     e, per conoscenza:
                                  Ai prefetti
  Nella  previsione  della  determinazione  del piano nazionale delle
nuove istituzioni di sezioni di scuola  materna  statale  per  l'anno
scolastico   1991-92,  la  quale  rimane  comunque  subordinata  alla
sussistenza delle necessarie disponibilita' finanziarie,  si  ravvisa
l'opportunita'  di diramare le disposizioni di seguito indicate. Come
per i decorsi anni, il piano si articolera':
    a) nella istituzione di nuove scuole;
    b) nella integrazione di scuole statali preesistenti.
  Per  i  criteri  da  seguire,  ai  fini  della  formulazione  delle
proposte, si richiamano le istruzioni  gia'  impartite  in  occasione
della  previsione  dei  precedenti  piani  di sviluppo, e, al fine di
evitare determinazioni  di  questo  Ministero  in  contrasto  con  le
richieste  dei  comuni e proposte delle autorita' scolastiche locali,
si invitano le SS.LL. a tenere in particolare  evidenza  le  seguenti
raccomandazioni:
   1) devono essere evitate proposte di istituzioni di sezioni per le
quali non sia accertata la condizione di  un  numero  sufficiente  di
iscrizioni  che in ogni caso non devono essere al di sotto dei limiti
minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni;
   2) le scuole ordinate su una sola sezione possono essere istituite
secondo la prescrizione della legge 18 marzo 1968, n.  444,  soltanto
nei  centri  minori  per  i  quali  non  sia possibile provvedere con
opportuni servizi di trasporto gratuito;
   3)  ove  lo  richieda la consistenza della popolazione scolastica,
accertabile tra l'altro dal numero delle domande  di  iscrizione  non
accolte,  le nuove sezioni devono essere destinate ad incrementare le
scuole statali preesistenti;
   4) ai fini della acquisizione di maggiori elementi di giudizio da
parte di questo Ministero dovra' essere provveduto a specificare se
per le sezioni richieste sia prevista integrazione di bambini
portatori di handicaps; nel caso di sezioni integrative, dovra'
altresi' essere indicato se nelle sezioni preesistenti siano iscritti
per il corrente anno e, presumibilmente, per l'anno scolastico
1991-92 soggetti handicappati;
   5)  in  ordine  alle  singole  domande  inoltrate  dai  comuni  e'
indispensabile l'acquisizione del  parere  dei  competenti  direttori
didattici  i quali dovranno pronunciarsi sulla effettiva consistenza,
a loro  giudizio,  delle  condizioni  indispensabili  ai  fini  della
istituzione  delle  sezioni  richieste.  Al fine di fornire ai comuni
ogni utile collaborazione, e' opportuno  che  i  direttori  didattici
assumano  l'iniziativa,  appena  ricevuta  la  presente circolare, di
segnalare ai comuni la necessita' della  istituzione  di  sezioni  di
scuole  materne  statali,  per  esigenze educative che altrimenti non
troverebbero soddisfazione.
  Le  SS.LL.  provvederanno  alla restituzione ai direttori didattici
delle domande che risulteranno prive del motivato parere degli stessi
perche' provvedano ad apporlo;
   6)  le  notizie contenute nelle schede compilate dai comuni devono
essere opportunamente controllate per quanto concerne:
     a)   il   numero   dei  bambini  in  eta'  prescolare  residenti
nell'intero territorio del comune e quanti di tali bambini  risiedono
nella zona in cui le nuove sezioni dovrebbero operare;
     b)  le scuole materne, statali e non statali, gia' esistenti nel
comune e nella zona o localita' sede della nuova scuola e numero  dei
bambini ad esse iscritti;
     c)  la  effettiva  disponibilita'  dei locali indicati come sede
delle istituende sezioni. In proposito si  sottolinea  l'opportunita'
di prendere in considerazione come possibili sedi delle nuove sezioni
i locali delle scuole elementari site in zone ove siasi verificato il
decremento della popolazione scolastica.
  Devesi  altresi'  evidenziare  la  necessita' che i pareri espressi
dagli organi scolastici tengano conto delle realta' desumibili  dalle
documentazioni prodotte dai comuni e/o che l'eventuale espressione di
giudizi  contrastanti  con  gli  elementi  rilevabili  dalle  notizie
contenute nelle schede dei comuni medesimi sia debitamente motivata;
   7)  nei casi in cui le sezioni richieste risultino in sostituzione
di  sezioni  preesistenti  non  statali,  deve  essere  espressamente
manifestata  e  ampiamente  motivata  la volonta' degli enti locali o
degli altri enti di cessare l'attivita';
   8)  relativamente  all'orario  di  funzionamento  delle istituende
sezioni che deve essere  indicato  nel  prospetto  riassuntivo  delle
priorita'   (allegato   2)  si  ricorda  che  ai  fini  dell'adozione
dell'orario previsto dal primo  comma  dell'art.  9  della  legge  n.
463/78,   deve  essere  accertata  la  sussistenza  delle  condizioni
indispensabili (esempio erogazione del servizio di  refezione).  Essa
deve   essere  altresi'  assicurata  per  l'intera  durata  dell'anno
scolastico.
  Cio' premesso, si indicano di seguito le scadenze degli adempimenti
per  la  determinazione  del  piano  e  si  raccomanda  la   puntuale
osservanza  di  tali  termini  perche' il piano medesimo possa essere
definito con tempestivita' tale da consentire un razionale calendario
di  tutte  le  altre  operazioni che condizionano la regolare ripresa
dell'attivita' scolastica per l'anno 1991-92.
  Entro  il  10  ottobre 1990: invio da parte dei comuni ai direttori
didattici delle domande corredate da:
    a)  copia  della delibera approvata dall'autorita' tutoria con la
quale il comune si impegna a mettere a disposizione delle  istituende
sezioni,  in  via  provvisoria,  locali  adeguati  e  una sufficiente
dotazione di arredi e si impegna altresi' all'assunzione degli  oneri
previsti dall'art. 7 della legge n. 444;
    b)  scheda  di  cui all'unito fac-simile debitamente compilata in
ogni sua parte da sottoscriversi dal sindaco e con allegato  l'elenco
nominativo  delle scuole non statali funzionanti nell'intero comune e
nella zona della istituenda scuola;
    c)  pianta  dei  locali  da adibirsi al primo funzionamento delle
sezioni corredata dell'attestato di agibilita'  e  dell'attestato  di
idoneita'  igienico-sanitaria rispettivamente rilasciati dall'ufficio
tecnico e dall'ufficio sanitario del comune, nonche' del  certificato
di  prevenzione incendi rilasciato dal comando provinciale vigili del
fuoco e il nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi.
  Tali  atti  dovranno  essere  prodotti dai comuni anche nel caso di
richiesta di istituzione di sezioni integrative.
  Entro   il   20   ottobre   1990:  trasmissione  delle  domande  ai
provveditori agli studi da parte dei direttori didattici.
  Entro   il  20  novembre  1990:  formulazione  delle  proposte  dei
provveditori  agli  studi  in  conformita'  ai  pareri  espressi  dai
consigli  scolastici  provinciali  e  tenuto conto delle proposte dei
consigli scolastici distrettuali.
  Entro  il 5 dicembre 1990: trasmissione entro lo stesso termine del
20  novembre  1990   ai   sovrintendenti   scolastici   regionali   e
interregionali delle proposte corredate dalle istanze documentate dei
comuni, dei verbali delle  riunioni  in  cui  i  consigli  scolastici
provinciali  hanno espresso il loro parere, dei prospetti conformi al
modello allegato 2, debitamente compilati, degli  elenchi  contenenti
le  localita'  per le quali i consigli scolastici provinciali avranno
ritenuto di esprimere parere negativo;
   invio  da parte dei sovrintendenti scolastici all'ente regione dei
piani regionali e della  documentazione  relativa  ai  singoli  piani
provinciali.
  Entro  il  5  gennaio 1991: trasmissione entro lo stesso termine di
copia dei piani regionali ai commissari del Governo e al Ministero  -
Servizio  scuola  materna, delle richieste documentate dei comuni, di
copia degli atti  inviati  alle  regioni  compresi  i  verbali  delle
riunioni  in  cui i consigli scolastici provinciali hanno espresso il
loro parere, nonche' dei piani regionali;
   trasmissione  da  parte delle regioni ai sovrintendenti scolastici
degli atti ricevuti, corredati  del  parere  da  tali  enti  espresso
sull'ordine di priorita' delle richieste.
  I  sovrintendenti  scolastici regionali e interregionali non appena
ricevuto  il  parere  della  regione,  lo  trasmetteranno  a   questo
servizio, unitamente agli atti ancora in loro possesso.
  Nel  contempo  daranno comunicazione ai provveditori agli studi del
parere espresso dalla regione.
  Le  disposizioni  della presente circolare non trovano applicazione
nel territorio  della  regione  Sicilia  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, recante norme di
attuazione dello  statuto  della  regione  siciliana  in  materia  di
pubblica istruzione.
                                              Il Ministro: MATTARELLA