Art. 3.
  La  ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria
viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in  tutto  o
in  parte,  nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia
dei tre Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.
  Negli  articoli  successivi  tali  comuni  saranno, sinteticamente,
denominati "comuni di confine".