Art. 5.
  Le somme da ripartire nei singoli anni 1988 e 1989 sono attribuite:
   per  i  comuni facenti parte della regione Piemonte, della regione
Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano:
     a)  alle  comunita'  montane,  in misura pari al prodotto fra la
"quota procapite", di cui al precedente art.  4,  ed  il  numero  dei
frontalieri - i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce
la ripartizione, attivita' dipendente in uno dei tre Cantoni suddetti
-  risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei "comuni di
confine" il cui territorio sia compreso in tutto  o  in  parte  nelle
comunita' medesime;
     b)  ai  "comuni di confine" in misura analoga a quella di cui al
punto precedente, non ricadenti, neanche in  parte,  nelle  comunita'
montane;
   per i comuni facenti parte della regione Lombardia:
     c)  "ai  comuni  di  confine"  in  cui il numero dei frontalieri
residenti,  nel  corso  di  ciascun  anno   cui   si   riferisce   la
ripartizione,   rappresenti  almeno  il  4%  dell'intera  popolazione
risultante residente nel comune, rispettivamente, al 31 dicembre 1988
e  al  31  dicembre 1989. L'entita' delle somme da attribuire e' data
per ogni ripartizione dal prodotto fra la detta "quota pro-capite" ed
il  numero  dei  frontalieri  -  lavoratori dipendenti in uno dei tre
Cantoni - residenti nel comune nell'anno interessato al riparto;
     d)  alle  comunita'  montane,  qualora  il  cennato rapporto sia
inferiore al 4% ed il "comune di confine" sia compreso in tutto od in
parte   nella   comunita'  montana.   Le  somme  da  attribuire  sono
determinate secondo il procedimento sopra indicato, tenendo conto del
solo  numero  dei  frontalieri  residenti nei "comuni di confine" con
rapporto frontalieri/popolazione inferiore al 4%;
     e)  alla  regione Lombardia, qualora il "comune di confine", con
numero di frontalieri  inferiore  alla  detta  percentuale,  non  sia
compreso  neanche  in  parte nelle comunita' montane. Anche in questo
caso vale quanto e' stato stabilito nella precedente  lettera  d)  in
merito alla quantificazione delle somme da attribuire.