Art. 6.
  Le  somme  attribuite saranno utilizzate dagli enti assegnatari per
la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di
interesse  generale  e  dei  servizi  sociali  rivolti ad agevolare i
lavoratori frontalieri, con preferenza per  i  settori  dell'edilizia
abitativa e dei trasporti pubblici.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 maggio 1990
                                           Il Ministro delle finanze
                                                    FORMICA
Il Ministro del tesoro
         CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1990
Registro n. 18 Finanze, foglio n. 129