Art. 6. Le somme attribuite saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale e dei servizi sociali rivolti ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 maggio 1990 Il Ministro delle finanze FORMICA Il Ministro del tesoro CARLI Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1990 Registro n. 18 Finanze, foglio n. 129