Art. 3.
  Le  occupazioni  e  le  espropriazioni  delle  aree  occorrenti per
l'esecuzione delle opere indicate in premessa, come  individuate  nei
relativi  atti  progettuali  debitamente approvati, sono disposte dal
prefetto territorialmente competente.
  L'ente appaltante una volta che il prefetto abbia emesso il decreto
di occupazione, prescindendo da ogni altro adempimento  propedeutico,
provvede  alla  redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso dei  suoli  alla  presenza  di  due  testimoni
estranei al personale dell'ente appaltante e delle ditte interessate,
a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.