Art. 3. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere indicate in premessa, come individuate nei relativi atti progettuali debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente. L'ente appaltante una volta che il prefetto abbia emesso il decreto di occupazione, prescindendo da ogni altro adempimento propedeutico, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente appaltante e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.