Art. 4.
  Le  autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni
statali, regionali, provinciali  e  comunali  e  di  tutti  gli  enti
pubblici  interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere
indicate in premessa, devono essere rilasciate  entro  trenta  giorni
dalla richiesta presentata dall'ente appaltante.