Art. 3. Per l'affidamento dei lavori l'ente di cui all'art. 2 e' autorizzato a derogare alle norme di cui all'art. 34 della legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985. L'affidamento delle opere deve essere effettuato fra non meno di venti ditte altamente qualificate e iscritte all'albo nazionale dei costruttori per le categorie e gli importi corrispondenti, e deve avvenire nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.