Art. 3.
  Per   l'affidamento   dei  lavori  l'ente  di  cui  all'art.  2  e'
autorizzato a derogare alle norme di  cui  all'art.  34  della  legge
regionale n. 21 del 29 aprile 1985.
  L'affidamento  delle  opere  deve essere effettuato fra non meno di
venti ditte altamente qualificate e iscritte all'albo  nazionale  dei
costruttori  per  le  categorie  e gli importi corrispondenti, e deve
avvenire nel termine di sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  della
presente ordinanza.