Art. 4.
  Le  autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni
statali, regionali, provinciali  e  comunali  e  di  tutti  gli  enti
pubblici  interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere
di cui all'art. 1,  devono  essere  rilasciate  entro  quarantacinque
giorni   dalla  richiesta  presentata  dall'ente  appaltante  di  cui
all'art.  2  della  presente   ordinanza   giusta   le   disposizioni
dell'ordinanza n. 1348/FPC, citata.