Art. 5.
  Le  occupazioni  e  le  espropriazioni  delle  aree  occorrenti per
l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente  ordinanza,
come   individuate   nei   relativi   atti  progettuali,  debitamente
approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.
  L'ente  appaltante  di  cui all'art. 2 della presente ordinanza una
volta che  il  prefetto  abbia  emesso  il  decreto  di  occupazione,
prescindendo  da  ogni  altro adempimento propedeutico, provvede alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale di  immissione  in
possesso  dei  suoli  alla  presenza  di  due  testimoni  estranei al
personale dell'ente appaltante e delle ditte interessate, a qualsiasi
titolo, all'esecuzione dell'opera.