Art. 5. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente. L'ente appaltante di cui all'art. 2 della presente ordinanza una volta che il prefetto abbia emesso il decreto di occupazione, prescindendo da ogni altro adempimento propedeutico, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente appaltante e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.