Art. 6.
  Gli  automezzi  che  trasportano  le  tubazioni,  i  materiali,  le
attrezzature ed i macchinari destinati  ai  cantieri  aperti  per  la
realizzazione  delle  opere  di  cui  alla presente ordinanza possono
circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana  anche
nelle  ore  e  nei  giorni  in  cui  detto  trasporto  e' normalmente
interdetto dalle vigenti disposizioni.
  Gli  autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle
di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.