Art. 7. L'alta vigilanza su tutte le opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza sara' esercitata dall'assessorato ai lavori pubblici della regione Sicilia. L'assessore ai lavori pubblici della regione Sicilia riferisce con propria relazione trimestrale, od ogni qual volta richiesto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile sullo stato di attuazione delle opere in rapporto allo stato dell'emergenza oggetto della presente ordinanza.