Art. 7.
  L'alta vigilanza su tutte le opere di cui all'art. 1 della presente
ordinanza sara' esercitata dall'assessorato ai lavori pubblici  della
regione Sicilia.
  L'assessore  ai lavori pubblici della regione Sicilia riferisce con
propria relazione trimestrale,  od  ogni  qual  volta  richiesto,  al
Ministro  per il coordinamento della protezione civile sullo stato di
attuazione delle opere in rapporto allo stato dell'emergenza  oggetto
della presente ordinanza.