AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. (Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. E' autorizzato un primo concorso dello Stato nel finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri, siglato il 2 ottobre 1989, nella misura di lire 190 miliardi per l'anno 1990. (( 2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto adottato di )) (( concerto con il Ministro del tesoro, provvede )) (( annualmente a ripartire, con riferimento alla quota di )) (( incremento retributivo pro capite del personale dipendente, )) (( l'importo di lire 190 miliardi di cui al comma 1 in due quote, )) (( di cui una destinata alle regioni e alle province autonome di )) (( Trento e di Bolzano per i pubblici servizi di propria )) (( competenza e l'altra destinata ai servizi ferroviari, sia in )) (( concessione che in gestione governativa, e agli autoservizi di )) (( competenza statale. )) (( 3. Il Ministro dei trasporti, nell'ambito delle quote di cui al )) (( comma 2, provvede con propri decreti, adottati di concerto con )) (( il Ministro del tesoro: )) (( a) ad assegnare, sentita la Conferenza permanente per i )) (( rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di )) (( Trento e di Bolzano, l'ammontare dovuto a ciascuna regione e )) (( provincia autonoma; )) (( b) a determinare l'ammontare dovuto a ciascuna azienda )) (( esercente servizi ferroviari e servizi automobilistici di )) (( competenza statale. ))