Art. 2.
  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto,
determinato in  lire  190  miliardi  per  l'anno  1990,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno    finanziario    1990,    all'uopo   utilizzando   l'apposito
accantonamento "Concorso dello  Stato  negli  oneri  per  il  rinnovo
contrattuale nel settore dei pubblici trasporti".
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.