Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in lire 190 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale nel settore dei pubblici trasporti". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.