IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, che reca norme per l'edilizia
residenziale;
  Visto  l'art.  22,  comma  1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che
proroga  fino  al  31  dicembre  1992  l'obbligo  del  pagamento  dei
contributi  di  cui  all'art. 10, comma primo, lettere b) e c), della
legge 14 febbraio 1963, n. 60;
  Visto  l'art.  22,  comma  2,  della  citata  legge n. 67/1988, che
dispone che di tali contributi sia versata  in  entrata  al  bilancio
dello  Stato  per  il  1988  la quota di lire 1.250 miliardi e per il
periodo 1989-92 la quota di lire 1.000 miliardi in ragione  di  anno,
assegnando le quote residue all'edilizia residenziale pubblica per la
costruzione di  abitazioni  per  i  lavoratori  dipendenti,  con  una
riserva del 70% a favore del Mezzogiorno;
  Vista  la  propria  delibera  del 27 ottobre 1988, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre  1988,  con  la  quale  sono
state  formulate, tra l'altro, direttive per il programma di edilizia
sovvenzionata relativo al biennio 1988-89 e finanziato con le  "quote
residue" di cui all'ultima parte del comma precedente;
  Vista  la  sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 13 aprile
1989, che ha dichiarato incostituzionale l'art.  22  della  legge  n.
67/1988  nella parte in cui non destinava l'intero gettito dei citati
contributi all'edilizia residenziale;
    Visto  il  parere n. 1705/89, emesso dal Consiglio di Stato il 21
novembre 1989 e nel quale si osserva che la riserva del 70%  prevista
dal comma 2 dell'art. 22 della legge n. 67/1988 deve essere applicata
anche in occasione della  ripartizione  delle  somme  reintegrate  al
settore   a   seguito   della   menzionata   sentenza   della   Corte
costituzionale;
  Vista  la proposta del Ministero dei lavori pubblici - Segretariato
CER, trasmessa con foglio n. 343 del 22 marzo 1990  e  con  la  quale
viene presentato un piano di riparto dei fondi suddetti;
  Considerato  che, per il riparto stesso, il CER propone di adottare
i  parametri  utilizzati  per  il   riparto   dei   fondi   destinati
all'edilizia  sovvenzionata  per  il  biennio  1986-87, confermandone
quindi la validita', e considerato che gia' nella richiamata delibera
del  27 ottobre 1988 veniva sottolineato come alcuni indici assunti a
base di detti parametri  avessero  subito,  in  questi  ultimi  anni,
"scarti    contenuti"    che,   come   tali,   non   ne   escludevano
l'applicabilita' ai fini del riparto della prima  tranche  dei  fondi
ripartiti per il biennio 1988-89;
  Visto  il  parere formulato, nella seduta del 19 giugno 1990, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome;
  Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;
                              Delibera:
  1.  E'  approvato  il  programma  di edilizia residenziale pubblica
destinato alla realizzazione di alloggi per lavoratori  dipendenti  e
finanziato  con  le  disponibilita'  reintegrate al settore a seguito
della sentenza della Corte costituzionale citata nelle premesse,  per
un importo totale di lire 2.250 miliardi.
  2.  Sui finanziamenti di cui al punto precedente e' accantonata una
quota del 2% per i fini previsti dall'art. 3,  primo  comma,  lettera
q),  della  legge  5  agosto  1978, n. 457, ed altra quota dell'1% e'
destinata ai fini previsti dall'art. 4, comma 8, del decreto-legge 23
gennaio  1982,  n. 9, convertito, con modifiche, nella legge 25 marzo
1982, n. 94: l'utilizzo di dette quote dovra' avvenire sulla base dei
criteri  precisati  nella  delibera  del 27 ottobre 1988. La restante
disponibilita' e' ripartita, secondo il  piano  di  cui  all'allegata
tabella,  tra  le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
Bolzano, con la riserva del 70% al Mezzogiorno ai sensi del  comma  2
dell'art. 22 della legge n. 67/1988.
  3. Gli obiettivi e le modalita' di realizzazione del programma sono
analoghi a  quelli  individuati  nella  richiamata  delibera  del  27
ottobre 1988.
  Il programma, in particolare, e' finalizzato:
   3.1.  alla  realizzazione  dei programmi integrati d'intervento di
cui al punto 2 della citata delibera;
   3.2.   all'incremento   dell'offerta   di   alloggi   di  edilizia
residenziale  pubblica  da  conseguire  mediante  nuove  costruzioni,
recupero   del  patrimonio  edilizio  esistente  ed  acquisizione  di
immobili di nuova edificazione o da recuperare.
  Il CER potra' procedere a specificare ulteriormente le modalita' di
utilizzo dei finanziamenti di cui al punto 1, anche prevedendo -  nel
rispetto  della  normativa  vigente  - forme analoghe d'impiego delle
risorse medesime.
                                Invita
le regioni:
   a dare priorita', nella localizzazione degli interventi, alle aree
di maggior disagio abitativo;
   a  curare  che  sia  assicurato  il mantenimento del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica anche mediante l'esecuzione  di  opere
di  manutenzione  straordinaria e di risanamento da finanziare con le
modalita' previste dall'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513;
   a  procedere  alla  formulazione  dei  programmi regionali ed alle
relative localizzazioni  entro  novanta  giorni  dalla  comunicazione
della   presente   delibera,  dandone  immediata  notizia  ai  comuni
interessati ed ai soggetti  destinatari  dei  finanziamenti:  il  CER
provvedera'  a  segnalare  tempestivamente  i  casi in cui il termine
predetto  non  venga  rispettato,  in  modo  che  possa  essere  dato
sollecito  avvio alla procedura prevista, per fattispecie del genere,
dall'art. 11 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,  convertito,
con  modifiche,  nella  legge  15  febbraio 1980, n. 25, e successive
modifiche;
   a  sollecitare  i comuni al rigoroso rispetto dei termini di legge
per gli adempimenti di loro competenza.
    Roma, 28 giugno 1990
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO