IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, che reca norme per l'edilizia residenziale; Visto l'art. 22, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che proroga fino al 31 dicembre 1992 l'obbligo del pagamento dei contributi di cui all'art. 10, comma primo, lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60; Visto l'art. 22, comma 2, della citata legge n. 67/1988, che dispone che di tali contributi sia versata in entrata al bilancio dello Stato per il 1988 la quota di lire 1.250 miliardi e per il periodo 1989-92 la quota di lire 1.000 miliardi in ragione di anno, assegnando le quote residue all'edilizia residenziale pubblica per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, con una riserva del 70% a favore del Mezzogiorno; Vista la propria delibera del 27 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1988, con la quale sono state formulate, tra l'altro, direttive per il programma di edilizia sovvenzionata relativo al biennio 1988-89 e finanziato con le "quote residue" di cui all'ultima parte del comma precedente; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 13 aprile 1989, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 22 della legge n. 67/1988 nella parte in cui non destinava l'intero gettito dei citati contributi all'edilizia residenziale; Visto il parere n. 1705/89, emesso dal Consiglio di Stato il 21 novembre 1989 e nel quale si osserva che la riserva del 70% prevista dal comma 2 dell'art. 22 della legge n. 67/1988 deve essere applicata anche in occasione della ripartizione delle somme reintegrate al settore a seguito della menzionata sentenza della Corte costituzionale; Vista la proposta del Ministero dei lavori pubblici - Segretariato CER, trasmessa con foglio n. 343 del 22 marzo 1990 e con la quale viene presentato un piano di riparto dei fondi suddetti; Considerato che, per il riparto stesso, il CER propone di adottare i parametri utilizzati per il riparto dei fondi destinati all'edilizia sovvenzionata per il biennio 1986-87, confermandone quindi la validita', e considerato che gia' nella richiamata delibera del 27 ottobre 1988 veniva sottolineato come alcuni indici assunti a base di detti parametri avessero subito, in questi ultimi anni, "scarti contenuti" che, come tali, non ne escludevano l'applicabilita' ai fini del riparto della prima tranche dei fondi ripartiti per il biennio 1988-89; Visto il parere formulato, nella seduta del 19 giugno 1990, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici; Delibera: 1. E' approvato il programma di edilizia residenziale pubblica destinato alla realizzazione di alloggi per lavoratori dipendenti e finanziato con le disponibilita' reintegrate al settore a seguito della sentenza della Corte costituzionale citata nelle premesse, per un importo totale di lire 2.250 miliardi. 2. Sui finanziamenti di cui al punto precedente e' accantonata una quota del 2% per i fini previsti dall'art. 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed altra quota dell'1% e' destinata ai fini previsti dall'art. 4, comma 8, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, nella legge 25 marzo 1982, n. 94: l'utilizzo di dette quote dovra' avvenire sulla base dei criteri precisati nella delibera del 27 ottobre 1988. La restante disponibilita' e' ripartita, secondo il piano di cui all'allegata tabella, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la riserva del 70% al Mezzogiorno ai sensi del comma 2 dell'art. 22 della legge n. 67/1988. 3. Gli obiettivi e le modalita' di realizzazione del programma sono analoghi a quelli individuati nella richiamata delibera del 27 ottobre 1988. Il programma, in particolare, e' finalizzato: 3.1. alla realizzazione dei programmi integrati d'intervento di cui al punto 2 della citata delibera; 3.2. all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica da conseguire mediante nuove costruzioni, recupero del patrimonio edilizio esistente ed acquisizione di immobili di nuova edificazione o da recuperare. Il CER potra' procedere a specificare ulteriormente le modalita' di utilizzo dei finanziamenti di cui al punto 1, anche prevedendo - nel rispetto della normativa vigente - forme analoghe d'impiego delle risorse medesime. Invita le regioni: a dare priorita', nella localizzazione degli interventi, alle aree di maggior disagio abitativo; a curare che sia assicurato il mantenimento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica anche mediante l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di risanamento da finanziare con le modalita' previste dall'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513; a procedere alla formulazione dei programmi regionali ed alle relative localizzazioni entro novanta giorni dalla comunicazione della presente delibera, dandone immediata notizia ai comuni interessati ed ai soggetti destinatari dei finanziamenti: il CER provvedera' a segnalare tempestivamente i casi in cui il termine predetto non venga rispettato, in modo che possa essere dato sollecito avvio alla procedura prevista, per fattispecie del genere, dall'art. 11 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modifiche, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e successive modifiche; a sollecitare i comuni al rigoroso rispetto dei termini di legge per gli adempimenti di loro competenza. Roma, 28 giugno 1990 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO