Art. 2. Ciascuna delle tre societa' dovra' mettere a disposizione per trenta giorni, nell'arco diurno alba-tramonto, due elicotteri per il servizio di estinzione degli incendi boschivi secondo le disposizioni operative di volta in volta impartite dal centro operativo regionale o provinciale, fino alla concorrenza di 100 ore di volo/mese per ogni elicottero.