Art. 2.
  Ciascuna  delle  tre  societa'  dovra'  mettere  a disposizione per
trenta giorni, nell'arco diurno alba-tramonto, due elicotteri per  il
servizio di estinzione degli incendi boschivi secondo le disposizioni
operative di volta in volta impartite dal centro operativo  regionale
o provinciale, fino alla concorrenza di 100 ore di volo/mese per ogni
elicottero.