IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 7 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130; Vista la convenzione stipulata in data 1 agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1986, n. 82, riguardanti norme in materia di tariffe telefoniche nazionali; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1986 relativo alla determinazione delle tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 1986; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1986 relativo alla determinazione delle tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 1986, come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1989; Visto il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990; Visto il parere espresso dal consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione nella riunione della 2a sezione del 9 novembre 1988; Riconosciuta l'esigenza di determinare le tariffe peri i servizi telefonici supplementari della rete telefonica pubblica commutata; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. 1. L'abbonamento ai servizi telefonici supplementari e' consentito, compatibilmente con la disponibilita' degli impianti, agli abbonati della rete telefonica pubblica commutata.