IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  7  del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato  con
decreto  del  Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come
sostituito dall'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130;
  Vista  la  convenzione  stipulata  in  data  1   agosto 1984 tra il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP  -  Societa'
italiana  per  l'esercizio  delle  telecomunicazioni nazionali ad uso
pubblico, approvata con decreto del Presidente  della  Repubblica  13
agosto 1984, n. 523;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 793, modificato dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  27
marzo   1986,   n.  82,  riguardanti  norme  in  materia  di  tariffe
telefoniche nazionali;
  Visto   il  decreto  ministeriale  26  giugno  1986  relativo  alla
determinazione delle tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi
della regione europea e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 1986;
  Visto   il  decreto  ministeriale  26  giugno  1986  relativo  alla
determinazione delle tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi
del  regime  extraeuropeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149
del 30 giugno 1986,  come  modificato  dal  decreto  ministeriale  22
luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto
1989;
  Visto   il  piano  regolatore  nazionale  delle  telecomunicazioni,
approvato con decreto ministeriale  6  aprile  1990,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 90 del 18 aprile
1990;
  Visto  il  parere  espresso  dal  consiglio superiore tecnico delle
poste, delle  telecomunicazioni  e  dell'automazione  nella  riunione
della 2a sezione del 9 novembre 1988;
  Riconosciuta  l'esigenza  di  determinare le tariffe peri i servizi
telefonici supplementari della rete telefonica pubblica commutata;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'abbonamento ai servizi telefonici supplementari e' consentito,
compatibilmente con la disponibilita' degli impianti,  agli  abbonati
della rete telefonica pubblica commutata.