Art. 8. Tassazione dei redditi di capitali prodotti all'estero 1. I redditi di capitale di fonte estera percepiti da soggetti nei cui confronti in Italia si applica, sui redditi della stessa natura, la ritenuta a titolo di imposta, sono assoggettati a tassazione separata con la stessa aliquota prevista a titolo di ritenuta di imposta. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi della tassazione separata ed in tal caso compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero. 2. Ai titoli esteri, ivi compresi quelli obbligazionari e similari, depositati presso i soggetti di cui all'articolo 1, con l'incarico di amministrarli (( o di incassare )) in Italia i relativi redditi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 26, terzo comma, e 27, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (a) , e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Per i titoli e certificati di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 (b), emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 (c) del medesimo decreto-legge. (( 3- bis. I proventi derivanti da quote di fondi comuni di )) (( investimento mobiliare, diversi da quelli disciplinati dalla )) (( legge 23 marzo 1983, n. 77 (d), e dai fondi esteri gia' )) (( autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato di cui )) (( all'articolo 11- bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. )) (( 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre )) (( 1983, n. 649 (e), collocate all'estero sono assoggettati a )) (( tassazione separata ai sensi del comma 1 con l'aliquota del )) (( 12,5 per cento. Tale disposizione si applica, oltre che agli )) (( eventuali utili e proventi corrisposti in costanza della )) (( partecipazione al fondo, anche alle plusvalenze derivanti dalla )) (( cessione della quota di partecipazione. ))
(a) Per il testo degli articoli 26, terzo comma, e 27, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973 si veda la nota (b) all'art. 4. (b) Il testo vigente dell'art. 5 del D.L. n. 512/1983 (per l'argomento del decreto e per il testo coordinato con la legge di conversione si veda la nota (c) all'art. 4) e' il seguente: "Art. 5. - 1. I soggetti indicati nell'articolo 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli similari, e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, devono operare una ritenuta del 18 per cento, a titolo di imposta e con l'obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere, corrisposti ai possessori a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono corrisposti da altri soggetti per conto degli emittenti la ritenuta e' operata da essi. La ritenuta deve essere operata anche quando gli emittenti o i soggetti incaricati riacquistano dai possessori i titoli o certificati o li negoziano per loro conto, corrispondendone il prezzo; in tal caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o di successiva negoziazione dei titoli o certificati e' determinata al netto di quella gia' operata. 2. I soggetti che corrispondono i proventi devono versare le ritenute alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate e devono presentare (( annualmente entro il 31 marzo )) la dichiarazione di cui al primo e al quinto comma dell'articolo 7 del predetto decreto n. 600". Si trascrive per opportuna conoscenza anche il testo degli articoli 7, primo e quinto comma, e 23, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973, citati nel surriportato art. 5: "Art. 7 (Dichiarazione dei sostituti d'imposta). - I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto, che corrispondono somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione, unica per tutti i percipienti. ( Omissis ). Per gli interessi e gli altri frutti di cui ai primi tre commi dell'art. 26 e per quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, nonche' per i premi e le vincite di cui all'art. 30 devono essere dichiarati, senza indicazioni nominative, l'ammontare complessivo dei redditi maturati e quello delle relative ritenute, distinti a seconda della causale e dell'aliquota applicata. ( Omissis )". "Art. 23 ( Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente ). Gli enti e le societa' indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto decreto o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percepienti, con obbligo di rivalsa. ( Omissis )". I richiami contenuti nell'art. 23 si riferiscono a disposizioni abrogate dal D.P.R. n. 917/1986, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e pertanto ora occorre aver riguardo ai corrispondenti articoli del menzionato testo unico. (c) Per il testo dell'art. 8 del D.L. n. 512/1983 si veda la nota (c) all'art. 4. (d) La legge n. 77/1983 reca: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare". (e) Per il testo dell'art. 11- bis del D.L. n. 512/1983 si veda la nota (c) all'art. 4.