IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 1989, con il quale si e' provveduto alla revisione anticipata del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, in attuazione dell'art. 1, commi 6 e 7, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 329; Visto l'art. 1, comma 2, della legge 25 gennaio 1990, n. 8, che ha confermato la validita' degli atti e dei provvedimenti adottati e ha fatto salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto-legge n. 329/1989, non convertito in legge; Rilevato che il predetto decreto ministeriale, nell'indicare i prodotti da escludersi dal prontuario terapeutico con decorrenza 31 dicembre 1989, preannunciava l'ulteriore approfondimento, da parte della competente commissione consultiva unica del farmaco, della posizione di altre categorie di farmaci, ai fini della loro eventuale esclusione dallo stesso prontuario, e disponeva la pubblicazione delle predette categorie nel "Bollettino d'informazione dei farmaci"; Constatato che sul n. 11/1989 del richiamato Bollettino sono state pubblicate le categorie di farmaci oggetto del previsto ulteriore approfondimento della commissione; Visti i pareri espressi, sui prodotti in questione, dalla predetta commissione consultiva unica del farmaco nella seduta del 16 luglio 1990; Rilevato che la commissione, oltre a proporre l'esclusione dal prontuario terapeutico di un determinato numero di farmaci, suggerendo per una parte di essi anche l'avvio della procedura di revoca della registrazione, ha individuato alcune categorie di specialita' medicinali per le quali ha espresso parere non favorevole con proposta di modifica di composizione o, in carenza di cio', di revoca con conseguente esclusione dal prontuario terapeutico; Ritenuto di dare attuazione all'avviso espresso dalla commissione consultiva unica del farmaco; Decreta: Art. 1. 1. Sono escluse dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale le confezioni di specialita' medicinali indicate negli allegati A e B del presente decreto. 2. Le confezioni di cui al comma precedente sono, tuttavia, ulteriormente concedibili agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sino al centoventesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto, con le quote di partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica previste dalle norme vigenti.