IL MINISTRO DELLA SANITA'
   Visto  il  decreto  ministeriale 30 ottobre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 1989, con  il  quale  si  e'
provveduto  alla  revisione anticipata del prontuario terapeutico del
Servizio sanitario nazionale, in attuazione dell'art. 1, commi 6 e 7,
del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 329;
   Visto l'art. 1, comma 2, della legge 25 gennaio 1990, n. 8, che ha
confermato la validita' degli atti e dei provvedimenti adottati e  ha
fatto  salvi  gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla
base del citato decreto-legge n. 329/1989, non convertito in legge;
   Rilevato  che  il  predetto  decreto ministeriale, nell'indicare i
prodotti da escludersi dal prontuario terapeutico con  decorrenza  31
dicembre  1989,  preannunciava  l'ulteriore approfondimento, da parte
della competente commissione  consultiva  unica  del  farmaco,  della
posizione di altre categorie di farmaci, ai fini della loro eventuale
esclusione dallo stesso  prontuario,  e  disponeva  la  pubblicazione
delle predette categorie nel "Bollettino d'informazione dei farmaci";
   Constatato che sul n. 11/1989 del richiamato Bollettino sono state
pubblicate le categorie di farmaci  oggetto  del  previsto  ulteriore
approfondimento della commissione;
   Visti i pareri espressi, sui prodotti in questione, dalla predetta
commissione consultiva unica del farmaco nella seduta del  16  luglio
1990;
   Rilevato  che  la  commissione,  oltre a proporre l'esclusione dal
prontuario  terapeutico  di  un  determinato   numero   di   farmaci,
suggerendo  per  una  parte  di essi anche l'avvio della procedura di
revoca  della  registrazione,  ha  individuato  alcune  categorie  di
specialita' medicinali per le quali ha espresso parere non favorevole
con proposta di modifica di composizione o, in carenza  di  cio',  di
revoca con conseguente esclusione dal prontuario terapeutico;
   Ritenuto  di dare attuazione all'avviso espresso dalla commissione
consultiva unica del farmaco;
                               Decreta:
                               Art. 1.
   1.  Sono escluse dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario
nazionale le confezioni  di  specialita'  medicinali  indicate  negli
allegati A e B del presente decreto.
   2.  Le  confezioni  di  cui  al  comma  precedente sono, tuttavia,
ulteriormente  concedibili  agli  assistiti  dal  Servizio  sanitario
nazionale  sino  al  centoventesimo  giorno successivo a quello della
data  di  pubblicazione  del  presente  decreto,  con  le  quote   di
partecipazione  alla  spesa  per  l'assistenza  farmaceutica previste
dalle norme vigenti.