Art. 8. Gli atti delegati ai Sottosegretari di Stato debbono essere trasmessi dalle Direzioni generali e dagli uffici competenti al Gabinetto del Ministro, che ne curera' l'inoltro ai Sottosegretari di Stato. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 3 agosto 1990 Il Ministro: SACCOMANDI Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1990 Registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 88