Art. 8.
  Gli  atti  delegati  ai  Sottosegretari  di  Stato  debbono  essere
trasmessi dalle Direzioni  generali  e  dagli  uffici  competenti  al
Gabinetto del Ministro, che ne curera' l'inoltro ai Sottosegretari di
Stato.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
   Roma, 3 agosto 1990
                                              Il Ministro: SACCOMANDI
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1990
Registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 88