IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il regolamento telefonico e telegrafico internazionale (Ginevra 1973), richiamato dalla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi il 6 novembre 1982 e resa esecutiva in Italia con legge n. 149 del 9 maggio 1986; Vista la raccomandazione D 180 del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) relativa alla messa a disposizione occasionale di circuiti destinati alla realizzazione di trasmissioni radiofoniche internazionali; Vista la raccomandazione D 195 del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) in materia di fissazione del tasso di conversione tra il franco-oro e il diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale); Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1986, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1986, n. 149, relativo alla determinazione delle tariffe per il servizio telefonico nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1986, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 1986, con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane; Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1989, n. 189, relativo alla modificazione delle tariffe per il servizio telefonico nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo; Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 1989, n. 243, relativo alla determinazione dei canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti internazionali a regime extraeuropeo; Riconosciuta la necessita' di determinare su base mensile il canone di affitto di circuiti internazionali analogici e numerici per trasmissioni radiofoniche e stereofoniche verso i Paesi del regime extraeuropeo; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. 1. Per l'affitto occasionale di circuiti telefonici destinati alla realizzazione di trasmissioni radiofoniche di larghezza di banda fino a 4 KHz, alla realizzazione di trasmissioni musicali radiofoniche a 7 KHz, 15 KHz e stereofoniche (coppia di circuiti radiofonici), la tariffa si compone di due elementi: a) tassa fissa di preparazione e di esercizio per trasmissione e per Paese con punto di interconnessione di cui all'art. 2; b) tassa variabile in funzione della durata della trasmissione, corrispondente a quella intera prevista per il traffico telefonico espletato tramite operatrice, moltiplicata per i seguenti coefficienti: 1) 1 per trasmissioni su circuiti di larghezza di banda fino a 4 KHz; 2) 3 per trasmissioni su circuiti di larghezza di banda fino a 7 KHz; 3) 5 per trasmissioni radiofoniche fino a 15 KHz; 4) 10 per trasmissioni stereofoniche. 2. La tassa variabile si applica, per ogni tipo di trasmissione, per la durata della utilizzazione con un minimo tassabile di 3 minuti. 3. Agli effetti dell'applicazione della tassa variabile valgono i raggruppamenti delle relazioni nelle zone di tassazione previste dal decreto per il servizio telefonico a regime extra-europeo.