IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto   il  regolamento  telefonico  e  telegrafico  internazionale
(Ginevra 1973), richiamato  dalla  convenzione  internazionale  delle
telecomunicazioni  adottata  a  Nairobi  il  6  novembre  1982 e resa
esecutiva in Italia con legge n. 149 del 9 maggio 1986;
  Vista  la  raccomandazione  D  180  del  CCITT (Comitato consultivo
internazionale  telegrafico  e  telefonico)  relativa  alla  messa  a
disposizione  occasionale di circuiti destinati alla realizzazione di
trasmissioni radiofoniche internazionali;
  Vista  la  raccomandazione  D  195  del  CCITT (Comitato consultivo
internazionale telegrafico e telefonico) in materia di fissazione del
tasso  di  conversione  tra  il  franco-oro  e il diritto speciale di
prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale);
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  giugno  1986,  pubblicato nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta  Ufficiale  del  30  giugno
1986,  n.  149,  relativo  alla  determinazione  delle tariffe per il
servizio  telefonico  nelle  relazioni  con  i   Paesi   del   regime
extraeuropeo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  giugno  1986,  pubblicato nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale  n.  149  del  30
giugno   1986,  con  il  quale  viene  fissato  il  controvalore  del
franco-oro in lire italiane;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  luglio 1989, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  14  agosto  1989,  n.  189,  relativo  alla
modificazione   delle   tariffe  per  il  servizio  telefonico  nelle
relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo;
  Visto  il  decreto  ministeriale 8 settembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  del  17  ottobre  1989,  n.  243,  relativo  alla
determinazione dei canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo di
circuiti internazionali a regime extraeuropeo;
  Riconosciuta la necessita' di determinare su base mensile il canone
di affitto  di  circuiti  internazionali  analogici  e  numerici  per
trasmissioni  radiofoniche  e  stereofoniche verso i Paesi del regime
extraeuropeo;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per l'affitto occasionale di circuiti telefonici destinati alla
realizzazione di trasmissioni radiofoniche di larghezza di banda fino
a 4 KHz, alla realizzazione di trasmissioni musicali radiofoniche a 7
KHz, 15 KHz e stereofoniche  (coppia  di  circuiti  radiofonici),  la
tariffa si compone di due elementi:
    a)  tassa fissa di preparazione e di esercizio per trasmissione e
per Paese con punto di interconnessione di cui all'art. 2;
    b)  tassa  variabile in funzione della durata della trasmissione,
corrispondente a quella intera prevista per  il  traffico  telefonico
espletato   tramite   operatrice,   moltiplicata   per   i   seguenti
coefficienti:
    1)  1 per trasmissioni su circuiti di larghezza di banda fino a 4
KHz;
    2)  3 per trasmissioni su circuiti di larghezza di banda fino a 7
KHz;
    3) 5 per trasmissioni radiofoniche fino a 15 KHz;
    4) 10 per trasmissioni stereofoniche.
  2.  La  tassa  variabile si applica, per ogni tipo di trasmissione,
per la durata della  utilizzazione  con  un  minimo  tassabile  di  3
minuti.
  3.  Agli  effetti dell'applicazione della tassa variabile valgono i
raggruppamenti delle relazioni nelle zone di tassazione previste  dal
decreto per il servizio telefonico a regime extra-europeo.