Art. 4.
  1.  Per  l'affitto permanente mensile di circuiti radiofonici e dei
circuiti di servizio analogici a regime extraeuropeo  e'  preso  come
riferimento,  ai  fini  della remunerazione, il corrispondente canone
mensile di pertinenza italiana per l'affitto di un circuito  di  tipo
telefonico  destinato  a  tutti  gli  usi,  previsto  per l'affitto a
privati  in  uso  esclusivo  di  circuiti  a   regime   extraeuropeo,
applicando i seguenti coefficienti:
    a)  1 per trasmissioni su circuiti di larghezza di banda fino a 4
KHz;
    b)  3 per trasmissioni su circuiti di larghezza di banda fino a 7
KHz;
    c) 5 per circuiti radiofonici a 15 KHz;
    d) 10 per coppie stereofoniche.
  2.  Agli effetti dell'applicazione dei canoni mensili di pertinenza
italiana valgono i  raggruppamenti  delle  relazioni  nelle  zone  di
tassazione  previste  per  il  servizio  di  affitto a privati in uso
esclusivo di circuiti a regime extraeuropeo.