Art. 4. 1. Per l'affitto permanente mensile di circuiti radiofonici e dei circuiti di servizio analogici a regime extraeuropeo e' preso come riferimento, ai fini della remunerazione, il corrispondente canone mensile di pertinenza italiana per l'affitto di un circuito di tipo telefonico destinato a tutti gli usi, previsto per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti a regime extraeuropeo, applicando i seguenti coefficienti: a) 1 per trasmissioni su circuiti di larghezza di banda fino a 4 KHz; b) 3 per trasmissioni su circuiti di larghezza di banda fino a 7 KHz; c) 5 per circuiti radiofonici a 15 KHz; d) 10 per coppie stereofoniche. 2. Agli effetti dell'applicazione dei canoni mensili di pertinenza italiana valgono i raggruppamenti delle relazioni nelle zone di tassazione previste per il servizio di affitto a privati in uso esclusivo di circuiti a regime extraeuropeo.