IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284  e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  proposta  di modifica di statuto formulata dal consiglio
della facolta' di agraria;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal senato accademico e dal
consiglio di amministrazione;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta in deroga al termine triennale  di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Torino;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Torino, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Nella  normativa  generale  sulla  scuola  diretta  a fini speciali
all'art. 611 contenente l'elencazione delle scuole,  e'  aggiunta  la
"scuola diretta a fini speciali in tecniche fitoiatriche".