Art. 2.
  Dopo  l'art. 709 e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi sono aggiunti  i  seguenti  nuovi  articoli
relativi  alla  istituzione  della  scuola diretta a fini speciali in
tecniche fitoiatriche:
       Scuola diretta a fini speciali in tecniche fitoiatriche
  Art.  710.  -  E'  istituita  una scuola diretta a fini speciali in
tecniche fitoiatriche presso l'Universita' di Torino.
  La  scuola  ha  il  compito  di  preparare personale con competenze
specifiche nel settore della difesa delle colture.
  La scuola rilascia il diploma in "tecnico fitoiatrico".
  Art.  711.  -  La  scuola  ha  la  durata di due anni, suddivisi in
quattro semestri.
  Ciascun    anno    prevede   trecento   ore   di   insegnamento   e
duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di  iscritti  determinati  in  venti  per
ciascun anno di corso e per un totale di quaranta studenti.
  Art.  712.  - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta'
di agraria (corso di laurea in scienze agrarie) cui  afferiscono  gli
insegnamenti impartiti nella scuola.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 713. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
  I Semestre:
   botanica agraria;
   zoologia agraria;
   elementi di chimica;
   elementi di agronomia ed ecologia agraria;
   tecniche di coltivazioni erbacee;
   tecniche di coltivazioni arboree.
 II Semestre:
   fitofarmaci;
   piante infestanti;
   nematologia agraria;
   entomologia agraria;
   patologia vegetale;
   parassitologia animale dei vegetali.
III Semestre:
   fitobatteriologia;
   malattie non parassitarie;
   virologia vegetale;
   tossicologia e impatto ambientale dei fitofarmaci;
   fitoiatria;
   metodologie statistiche applicate alla fitoiatria.
 IV Semestre:
   metodi e tecniche di lotta biologica integrata;
   mezzi per la distribuzione dei fitofarmaci;
   applicazioni fitoiatriche;
   valutazioni dei danni da avversita';
   legislazione fitosanitaria e quarantena;
   organizzazione dei servizi e assistenza tecnica in fitoiatria.
  Tutti gli insegnamenti sono semestrali.
  Non sono ammesse abbbreviazioni di corso.
  Gli  insegnamenti  prevedono  attivita'  pratiche che consistono in
esercitazioni sulla materia del corso in attivita' sperimentali.
  Art.  714.  - L'attivia' pratica comporta, oltre alle esercitazioni
relative ai singoli corsi, anche visite tecniche e viaggi  di  studio
guidati.
  Art.  715.  -  Il  tirocinio,  che  si  svolge sotto la guida di un
docente designato dal consiglio della scuola, consiste in  un  lavoro
personale  relativo  alla tecnica colturale o alla sperimentazione ed
ha durata di almeno ottanta ore.
  Art.  716.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio  pratico  si  svolgono
alla  presenza  di  una  commissione composta secondo le disposizioni
universitarie vigenti.
  Art.  717.  -  L'esame  di  diploma  consiste nella presentazione e
discussione, di fronte ad una  commissione  designata  dal  consiglio
della  scuola, composta secondo le norme universitarie vigenti, di un
elaborato predisposto durante il tirocinio e  relativo  all'attivita'
svolta.
  Art.  718. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
puo' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita'
di    sovvenzionamento    o    di    utilizzazione    di    strutture
extra-universitarie per lo svolgimento  di  attivita'  didattiche  ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,  n.
162.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Torino, 21 agosto 1990
                                                 Il rettore: DIANZANI