Art. 2. Dopo l'art. 709 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali in tecniche fitoiatriche: Scuola diretta a fini speciali in tecniche fitoiatriche Art. 710. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in tecniche fitoiatriche presso l'Universita' di Torino. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze specifiche nel settore della difesa delle colture. La scuola rilascia il diploma in "tecnico fitoiatrico". Art. 711. - La scuola ha la durata di due anni, suddivisi in quattro semestri. Ciascun anno prevede trecento ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in venti per ciascun anno di corso e per un totale di quaranta studenti. Art. 712. - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta' di agraria (corso di laurea in scienze agrarie) cui afferiscono gli insegnamenti impartiti nella scuola. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 713. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: I Semestre: botanica agraria; zoologia agraria; elementi di chimica; elementi di agronomia ed ecologia agraria; tecniche di coltivazioni erbacee; tecniche di coltivazioni arboree. II Semestre: fitofarmaci; piante infestanti; nematologia agraria; entomologia agraria; patologia vegetale; parassitologia animale dei vegetali. III Semestre: fitobatteriologia; malattie non parassitarie; virologia vegetale; tossicologia e impatto ambientale dei fitofarmaci; fitoiatria; metodologie statistiche applicate alla fitoiatria. IV Semestre: metodi e tecniche di lotta biologica integrata; mezzi per la distribuzione dei fitofarmaci; applicazioni fitoiatriche; valutazioni dei danni da avversita'; legislazione fitosanitaria e quarantena; organizzazione dei servizi e assistenza tecnica in fitoiatria. Tutti gli insegnamenti sono semestrali. Non sono ammesse abbbreviazioni di corso. Gli insegnamenti prevedono attivita' pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia del corso in attivita' sperimentali. Art. 714. - L'attivia' pratica comporta, oltre alle esercitazioni relative ai singoli corsi, anche visite tecniche e viaggi di studio guidati. Art. 715. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in un lavoro personale relativo alla tecnica colturale o alla sperimentazione ed ha durata di almeno ottanta ore. Art. 716. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 717. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola, composta secondo le norme universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attivita' svolta. Art. 718. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, puo' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzionamento o di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento di attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Torino, 21 agosto 1990 Il rettore: DIANZANI