Art. 3. I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalita' previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 26 luglio 1990 Il Ministro: TOGNOLI Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1990 Registro n. 6 Turismo, foglio n. 369