Art. 3.
  I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalita'
previste  dalle  convenzioni  relative  all'attuazione  dei   singoli
progetti   da   stipularsi   entro   novanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
   Roma, 26 luglio 1990
                                                 Il Ministro: TOGNOLI
 Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1990
Registro n. 6 Turismo, foglio n. 369