Art. 2.
  Le prescrizioni di cui all'allegato del decreto interministeriale 5
aprile 1989 trovano applicazione fino all'avvenuta realizzazione,  da
parte  delle regioni, dei programmi emanati in attuazione del decreto
interministeriale stesso.
   Roma, 29 settembre 1990
 
                                 Il Ministro della sanita'
                                        DE LORENZO
         Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
         SACCOMANDI