(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
   Nell'allegato   al   decreto   interministeriale  24  giugno  1987
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio  1987),  al
capitolo I - Criteri generali, sono aggiunti i seguenti capoversi:
   "Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano
trasmetteranno annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo,
al  Ministero  della  sanita' - Direzione generale per l'igiene degli
alimenti e per la nutrizione, una relazione consuntiva dell'attivita'
di  vigilanza  e  controllo svolta nel settore degli alimenti e delle
bevande con indicazione dei  relativi  risultati  ed  eventuali  note
osservative, precisando tra l'altro:
    i criteri che hanno presieduto all'elaborazione dei programmi;
    il numero e la natura dei controlli effettuati;
    il numero e la natura delle infrazioni constatate.
   La  data  del  31  gennaio  di  ciascun anno e' stata indicata per
consentire l'elaborazione in modo  omogeneo  dei  dati  pervenuti  da
ciascuna  regione  e  trasmetterli  alla  commissione CEE entro il 1›
maggio successivo.
   Nel  corso  delle  attivita'  deve  essere  tenuto  presente che i
prodotti destinati ad altro Stato membro  siano  controllati  con  le
stesse   modalita'  di  quelli  posti  in  commercio  sul  territorio
nazionale.
   Dovra'  essere  anche  previsto che i prodotti destinati ad essere
esportati fuori delle  Comunita'  formino  oggetto  di  un  controllo
appropriato.
   Ai  fini  del controllo si precisa che lo stesso consiste in una o
piu' delle operazioni seguenti effettuate in funzione delle finalita'
prefissate:
    1) ispezione;
    2) prelievo ed analisi di campioni;
    3) controllo dell'igiene del personale;
    4) esame del materiale scritto e dei documenti di vario genere;
    5)   esame  dei  sistemi  di  verifica  eventualmente  installati
dall'impresa e dei relativi risultati.
   Al  capitolo II - Attivita' dei laboratori di analisi, e' aggiunto
dopo il penultimo capoverso quanto segue:
   "Tenuto   conto   della  necessita'  di  disporre  sul  territorio
nazionale di una rete di laboratori cui affidare ricerche ed indagini
che    richiedano   elevata   specializzazione   del   personale   ed
apparecchiature di costo di acquisto e gestione rilevante, le regioni
e  le  province autonome di Trento e Bolzano individueranno a livello
regionale o interregionale quei laboratori le cui dotazioni organiche
e strumentali consentano lo svolgimento dei compiti citati.
   Inoltre  in  vista  del  mercato unico che sara' realizzato dal 1›
gennaio 1993, occorre che  i  laboratori  siano  in  grado  di  poter
controllare  i  prodotti  alimentari che, provenienti da Paesi terzi,
arrivano nelle strutture italiane per essere destinati, oltre che  al
mercato nazionale, anche agli altri Paesi comunitari".
   Al  capitolo  III  -  Programma  degli  interventi  di vigilanza e
controllo, e' aggiunto il seguente terzultimo capoverso:
   "Le  regioni  terranno in debito conto anche la programmazione dei
controlli  dei  prodotti  alimentari  che   o   rappresentano   delle
specialita'  locali  oppure  abbiano rilevante importanza nell'ambito
della produzione regionale".
   Allo stesso capitolo III - Programma degli interventi di vigilanza
e controllo, l'ultimo capoverso e' modificato come segue:
   "Per  quanto  riguarda  l'anno  1991,  per  l'attuazione  di  tale
monitoraggio, si suggerisce quanto segue:
    1) Per l'olio di oliva vergine ciascun laboratorio sottoporra' ai
relativi accertamenti analitici olio sia di produzione nazionale  che
di importazione.
   Una  parte  di tali accertamenti dovra' essere riservata agli olii
di oliva prelevati a livello di frantoi  per  verificare  l'eventuale
presenza  di  sostanze  estranee  (olii  diversi da quelli vergini di
oliva, eventuali inquinanti di origine ambientale  o  derivati  dalla
tecnologia  utilizzata  per  la  loro produzione o conservazione, ivi
compresi eventuali residui di solventi presenti).
   Si  suggerisce,  inoltre,  nelle  aree  dove  esistono frantoi, di
procedere al prelievo di campioni di olive o dell'olio ottenuto dalle
stesse  ai  fini  di  una  comparazione  fra gli eventuali inquinanti
presenti nelle olive e negli altri olii prelevati.
    2)  Per i cereali di importazione, gli uffici sanitari di confine
effettueranno prelievi di campioni di partite di cereali  nella  fase
anteriore  alla  nazionalizzazione  che saranno inviati ai laboratori
dei  servizi  multizonali  di  prevenzione   ovvero   agli   istituti
zooprofilattici per gli esami analitici ai fini dell'accertamento del
rispetto dei livelli dei residui di presidi sanitari,  utilizzati  in
agricoltura  e per l'immagazzinamento, secondo quanto stabilito dalle
norme vigenti.
   Gli  stessi  uffici effettueranno, nei confronti del grano duro di
importazione, gli accertamenti per i livelli  di  radiocontaminazione
secondo   le  specifiche  direttive  impartite  dal  Ministero  della
Sanita'.
   I  controlli  per  le  altre categorie di alimenti di importazione
verranno effettuati secondo la prassi in vigore.
   Per  i  cereali  di  produzione nazionale si procedera' ugualmente
agli esami analitici per l'accertamento del rispetto dei  livelli  di
residui  di  presidi  sanitari,  mirando  gli  interventi di prelievo
presso le grosse strutture di immagazzinamento del grano.
   Verranno effettuati accertamenti analitici nei confronti di frutta
ed ortaggi sia di produzione nazionale che di importazione ai fini di
verificare  la  rispondenza  di eventuali residui di presidi sanitari
alle norme vigenti".
   Vengono  tra  l'altro  suggeriti  fra gli alimenti da sottoporre a
monitoraggio mirato anche i seguenti:
    3) latte e formaggi - per quanto riguarda i pesticidi clorurati;
    4)  prodotti  carnei  cotti  - per quanto riguarda la presenza di
maltodestrine e di proteine di soia;
    5)  prodotti  conservati  della  pesca  -  per quanto riguarda la
presenza di aldeide formica e di istamina, quest'ultima  segnatamente
negli sgombri, nelle acciughe, nelle aringhe e nelle sardine;
    6)  molluschi  eduli  lamellibranchi  -  per  quanto  riguarda il
piombo, il mercurio, escherichia coli e salmonelle;
    7) molluschi cefalopodi - per quanto riguarda il cadmio;
    8) prodotti della ristorazione collettiva - per quanto riguarda i
germi patogeni o potenzialmente patogeni;
    9)  alimenti grassi o contenenti grassi - per quanto riguarda gli
antiossidanti E 320 (BHA) ed E 321 (BHT), residui;
   10)  verifica  della  presenza  degli  antiparassitari  a  base di
etilendisditiocarbamati (EBDC impropriamente detti ditiocarbamati) su
ortaggi in genere ed eventualmente dell'etilentiourea);
   11)  latti  per  l'infanzia,  sia  in  polvere che liquidi, sia di
produzione  nazionale  che  di  importazione,  per  quanto   riguarda
soprattutto   la  verifica  analitica  della  rispondenza  di  quanto
riportato in etichetta;
   12)  semi  oleaginosi  e frutta secca, legumi, cereali, per quanto
riguarda la ricerca di aflatossina B1;
   13)   vini  -  per  quanto  riguarda  la  ricerca  di  residui  di
antiparassitari, metalli pesanti, additivi e alcol metilico.
                             Capitolo IV
                   PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
             DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI
   Nel  piano  annuale  degli  interventi mirati alla lotta contro le
frodi e le  sofisticazioni  agro-alimentari,  l'ispettorato  centrale
repressione  frodi  programma  azioni di indirizzo e di coordinamento
sia nel settore concernente l'attivita' di controllo  sia  in  quello
relativo  all'attivita'  di  analisi,  impartendo, di volta in volta,
disposizioni agli uffici periferici.
   Gli  uffici  repressione  frodi  proseguono  l'attivita'  volta ad
integrare ed  aggiornare  l'anagrafe  delle  ditte  che  operano  nei
settori  della  produzione, confezionamento e commercializzazione dei
prodotti agro-alimentari  e  di  uso  agrario  o  forestale,  per  un
proficuo  svolgimento  dell'attivita' di controllo e per una sua piu'
mirata programmazione.
   A  tal  fine  di avvalgono anche dei dati rilevati dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e Bolzano in applicazione di quanto
disposto nel capitolo I mettendo a disposizione delle regioni e delle
province autonome i dati anagrafici in loro possesso.
   Gli uffici periferici devono altresi':
    programmare   interventi   in   tutti   i   settori  merceologici
agro-alimentari, senza peraltro, trascurare i prodotti  agrari  e  le
sostanze di uso agrario o forestale (sementi, mangimi, fertilizzanti,
ecc.) privilegiando gli aspetti di frode economica;
    sottoporre  le  ditte  che  operano  nei  settori  di  competenza
dell'Ispettorato centrale repressione frodi a sistematici  controlli,
rivolgendo  particolare  attenzione  alle  imprese che nel passato si
sono rese responsabili di gravi infrazioni;
    intensificare l'attivita' di vigilanza in corrispondenza dei vari
cicli produttivi (campagna vendemmiale  e  olearia,  periodo  semine,
ecc.),  o  qualora si manifestino episodi di frode, in taluni settori
merceologici;
    verificare   la   corrispondenza  qualitativa  di  quei  prodotti
agro-alimentari  per  i  quali   la   normativa   prevede   requisiti
particolari   (v.q.p.r.d.,  prodotti  tipici  o  a  denominazione  di
origine);
    predisporre  piani  di  intervento per incentivare i controlli di
qualita' alle frontiere dei prodotti agro-alimentari e di uso agrario
o  forestale,  previe intese con le autorita' doganali competenti per
territorio. In particolare, dovranno essere controllati,  in  entrata
ed   uscita   dal   territorio   nazionale,   i   vini,   i  prodotti
lattiero-caseari, gli olii, le sementi, le paste alimentari ecc.,  al
fine di accertare la loro rispondenza alle normative vigenti, sia per
quanto riguarda la loro genuinita'  e  qualita'  intrinseca  sia  per
quanto riguarda il loro standard di qualita';
    svolgere  capillari  ed  intensi  controlli,  per  i  settori  di
competenza dell'Ispettorato centrale  repressione  frodi,  presso  le
ditte  che  beneficiano di aiuti CEE, al fine di impedire o reprimere
l'indebita percezione di detti aiuti: ove ricorrano  fondati  aspetti
di  irregolarita'  che  configurano  ipotesi  di  reato devono essere
assunte dai funzionari incaricati dei  controlli  medesimi  tutte  le
necessarie   iniziative   nell'ambito   delle  loro  attribuzioni  di
ufficiali di polizia giudiziaria;
    rendere   piu'  proficua  la  collaborazione,  nell'ambito  della
circoscrizione  territoriale  dei  singoli  uffici,  con  gli   altri
organismi   incaricati  dei  controlli  nel  settore  agro-alimentare
(nuclei  antisofisticazione  dell'Arma  dei  carabinieri,  nuclei  di
polizia   tributaria  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  Corpo
forestale dello Stato,  Polizia  di  Stato,  Arma  dei  carabinieri),
prevedendo, se del caso, piani operativi coordinati;
    indirizzare  in  particolare,  l'attivita'  di  analisi  verso la
ricerca di sostanze estranee nei vini come  gli  antifermentativi,  i
metalli pesanti, i rivelatori, l'alcole metilico, l'alcole etilico di
origine non vinica, ecc., nonche' la qualificazione degli  alcoli  in
relazione   alle   materie   zuccherine   di   provenienza  (N.M.R.).
Particolare attenzione verra' posta anche nella ricerca di  sfarinati
di  grano tenero nelle paste alimentari, nell'utilizzazione del latte
vaccino nella produzione della mozzarella di bufala e nella  verifica
della  natura  e  qualita'  degli oli di oliva in relazione alla loro
denominazione di vendita.
   I  piani  di  intervento  dovranno  prevedere, altresi', controlli
incrociati, al fine di accertare la  regolarita'  dei  movimenti  dei
prodotti,  in special modo di quelli per i quali la vigente normativa
non prevede una apposita  contabilita'  delle  materie  prime  e  dei
prodotti  finiti (registri di carico e scarico), come ad esempio, per
gli oli, i formaggi, le conserve alimentari, ecc.
   L'ispettorato centrale repressione frodi provvedera' a programmare
e dirigere operazioni suppletive e integrative tute le volte  che  si
ravvisi la necessita' di un'azione coordinata.