ALLEGATO Nell'allegato al decreto interministeriale 24 giugno 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1987), al capitolo I - Criteri generali, sono aggiunti i seguenti capoversi: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmetteranno annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al Ministero della sanita' - Direzione generale per l'igiene degli alimenti e per la nutrizione, una relazione consuntiva dell'attivita' di vigilanza e controllo svolta nel settore degli alimenti e delle bevande con indicazione dei relativi risultati ed eventuali note osservative, precisando tra l'altro: i criteri che hanno presieduto all'elaborazione dei programmi; il numero e la natura dei controlli effettuati; il numero e la natura delle infrazioni constatate. La data del 31 gennaio di ciascun anno e' stata indicata per consentire l'elaborazione in modo omogeneo dei dati pervenuti da ciascuna regione e trasmetterli alla commissione CEE entro il 1 maggio successivo. Nel corso delle attivita' deve essere tenuto presente che i prodotti destinati ad altro Stato membro siano controllati con le stesse modalita' di quelli posti in commercio sul territorio nazionale. Dovra' essere anche previsto che i prodotti destinati ad essere esportati fuori delle Comunita' formino oggetto di un controllo appropriato. Ai fini del controllo si precisa che lo stesso consiste in una o piu' delle operazioni seguenti effettuate in funzione delle finalita' prefissate: 1) ispezione; 2) prelievo ed analisi di campioni; 3) controllo dell'igiene del personale; 4) esame del materiale scritto e dei documenti di vario genere; 5) esame dei sistemi di verifica eventualmente installati dall'impresa e dei relativi risultati. Al capitolo II - Attivita' dei laboratori di analisi, e' aggiunto dopo il penultimo capoverso quanto segue: "Tenuto conto della necessita' di disporre sul territorio nazionale di una rete di laboratori cui affidare ricerche ed indagini che richiedano elevata specializzazione del personale ed apparecchiature di costo di acquisto e gestione rilevante, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individueranno a livello regionale o interregionale quei laboratori le cui dotazioni organiche e strumentali consentano lo svolgimento dei compiti citati. Inoltre in vista del mercato unico che sara' realizzato dal 1 gennaio 1993, occorre che i laboratori siano in grado di poter controllare i prodotti alimentari che, provenienti da Paesi terzi, arrivano nelle strutture italiane per essere destinati, oltre che al mercato nazionale, anche agli altri Paesi comunitari". Al capitolo III - Programma degli interventi di vigilanza e controllo, e' aggiunto il seguente terzultimo capoverso: "Le regioni terranno in debito conto anche la programmazione dei controlli dei prodotti alimentari che o rappresentano delle specialita' locali oppure abbiano rilevante importanza nell'ambito della produzione regionale". Allo stesso capitolo III - Programma degli interventi di vigilanza e controllo, l'ultimo capoverso e' modificato come segue: "Per quanto riguarda l'anno 1991, per l'attuazione di tale monitoraggio, si suggerisce quanto segue: 1) Per l'olio di oliva vergine ciascun laboratorio sottoporra' ai relativi accertamenti analitici olio sia di produzione nazionale che di importazione. Una parte di tali accertamenti dovra' essere riservata agli olii di oliva prelevati a livello di frantoi per verificare l'eventuale presenza di sostanze estranee (olii diversi da quelli vergini di oliva, eventuali inquinanti di origine ambientale o derivati dalla tecnologia utilizzata per la loro produzione o conservazione, ivi compresi eventuali residui di solventi presenti). Si suggerisce, inoltre, nelle aree dove esistono frantoi, di procedere al prelievo di campioni di olive o dell'olio ottenuto dalle stesse ai fini di una comparazione fra gli eventuali inquinanti presenti nelle olive e negli altri olii prelevati. 2) Per i cereali di importazione, gli uffici sanitari di confine effettueranno prelievi di campioni di partite di cereali nella fase anteriore alla nazionalizzazione che saranno inviati ai laboratori dei servizi multizonali di prevenzione ovvero agli istituti zooprofilattici per gli esami analitici ai fini dell'accertamento del rispetto dei livelli dei residui di presidi sanitari, utilizzati in agricoltura e per l'immagazzinamento, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. Gli stessi uffici effettueranno, nei confronti del grano duro di importazione, gli accertamenti per i livelli di radiocontaminazione secondo le specifiche direttive impartite dal Ministero della Sanita'. I controlli per le altre categorie di alimenti di importazione verranno effettuati secondo la prassi in vigore. Per i cereali di produzione nazionale si procedera' ugualmente agli esami analitici per l'accertamento del rispetto dei livelli di residui di presidi sanitari, mirando gli interventi di prelievo presso le grosse strutture di immagazzinamento del grano. Verranno effettuati accertamenti analitici nei confronti di frutta ed ortaggi sia di produzione nazionale che di importazione ai fini di verificare la rispondenza di eventuali residui di presidi sanitari alle norme vigenti". Vengono tra l'altro suggeriti fra gli alimenti da sottoporre a monitoraggio mirato anche i seguenti: 3) latte e formaggi - per quanto riguarda i pesticidi clorurati; 4) prodotti carnei cotti - per quanto riguarda la presenza di maltodestrine e di proteine di soia; 5) prodotti conservati della pesca - per quanto riguarda la presenza di aldeide formica e di istamina, quest'ultima segnatamente negli sgombri, nelle acciughe, nelle aringhe e nelle sardine; 6) molluschi eduli lamellibranchi - per quanto riguarda il piombo, il mercurio, escherichia coli e salmonelle; 7) molluschi cefalopodi - per quanto riguarda il cadmio; 8) prodotti della ristorazione collettiva - per quanto riguarda i germi patogeni o potenzialmente patogeni; 9) alimenti grassi o contenenti grassi - per quanto riguarda gli antiossidanti E 320 (BHA) ed E 321 (BHT), residui; 10) verifica della presenza degli antiparassitari a base di etilendisditiocarbamati (EBDC impropriamente detti ditiocarbamati) su ortaggi in genere ed eventualmente dell'etilentiourea); 11) latti per l'infanzia, sia in polvere che liquidi, sia di produzione nazionale che di importazione, per quanto riguarda soprattutto la verifica analitica della rispondenza di quanto riportato in etichetta; 12) semi oleaginosi e frutta secca, legumi, cereali, per quanto riguarda la ricerca di aflatossina B1; 13) vini - per quanto riguarda la ricerca di residui di antiparassitari, metalli pesanti, additivi e alcol metilico. Capitolo IV PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI Nel piano annuale degli interventi mirati alla lotta contro le frodi e le sofisticazioni agro-alimentari, l'ispettorato centrale repressione frodi programma azioni di indirizzo e di coordinamento sia nel settore concernente l'attivita' di controllo sia in quello relativo all'attivita' di analisi, impartendo, di volta in volta, disposizioni agli uffici periferici. Gli uffici repressione frodi proseguono l'attivita' volta ad integrare ed aggiornare l'anagrafe delle ditte che operano nei settori della produzione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari e di uso agrario o forestale, per un proficuo svolgimento dell'attivita' di controllo e per una sua piu' mirata programmazione. A tal fine di avvalgono anche dei dati rilevati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in applicazione di quanto disposto nel capitolo I mettendo a disposizione delle regioni e delle province autonome i dati anagrafici in loro possesso. Gli uffici periferici devono altresi': programmare interventi in tutti i settori merceologici agro-alimentari, senza peraltro, trascurare i prodotti agrari e le sostanze di uso agrario o forestale (sementi, mangimi, fertilizzanti, ecc.) privilegiando gli aspetti di frode economica; sottoporre le ditte che operano nei settori di competenza dell'Ispettorato centrale repressione frodi a sistematici controlli, rivolgendo particolare attenzione alle imprese che nel passato si sono rese responsabili di gravi infrazioni; intensificare l'attivita' di vigilanza in corrispondenza dei vari cicli produttivi (campagna vendemmiale e olearia, periodo semine, ecc.), o qualora si manifestino episodi di frode, in taluni settori merceologici; verificare la corrispondenza qualitativa di quei prodotti agro-alimentari per i quali la normativa prevede requisiti particolari (v.q.p.r.d., prodotti tipici o a denominazione di origine); predisporre piani di intervento per incentivare i controlli di qualita' alle frontiere dei prodotti agro-alimentari e di uso agrario o forestale, previe intese con le autorita' doganali competenti per territorio. In particolare, dovranno essere controllati, in entrata ed uscita dal territorio nazionale, i vini, i prodotti lattiero-caseari, gli olii, le sementi, le paste alimentari ecc., al fine di accertare la loro rispondenza alle normative vigenti, sia per quanto riguarda la loro genuinita' e qualita' intrinseca sia per quanto riguarda il loro standard di qualita'; svolgere capillari ed intensi controlli, per i settori di competenza dell'Ispettorato centrale repressione frodi, presso le ditte che beneficiano di aiuti CEE, al fine di impedire o reprimere l'indebita percezione di detti aiuti: ove ricorrano fondati aspetti di irregolarita' che configurano ipotesi di reato devono essere assunte dai funzionari incaricati dei controlli medesimi tutte le necessarie iniziative nell'ambito delle loro attribuzioni di ufficiali di polizia giudiziaria; rendere piu' proficua la collaborazione, nell'ambito della circoscrizione territoriale dei singoli uffici, con gli altri organismi incaricati dei controlli nel settore agro-alimentare (nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato, Polizia di Stato, Arma dei carabinieri), prevedendo, se del caso, piani operativi coordinati; indirizzare in particolare, l'attivita' di analisi verso la ricerca di sostanze estranee nei vini come gli antifermentativi, i metalli pesanti, i rivelatori, l'alcole metilico, l'alcole etilico di origine non vinica, ecc., nonche' la qualificazione degli alcoli in relazione alle materie zuccherine di provenienza (N.M.R.). Particolare attenzione verra' posta anche nella ricerca di sfarinati di grano tenero nelle paste alimentari, nell'utilizzazione del latte vaccino nella produzione della mozzarella di bufala e nella verifica della natura e qualita' degli oli di oliva in relazione alla loro denominazione di vendita. I piani di intervento dovranno prevedere, altresi', controlli incrociati, al fine di accertare la regolarita' dei movimenti dei prodotti, in special modo di quelli per i quali la vigente normativa non prevede una apposita contabilita' delle materie prime e dei prodotti finiti (registri di carico e scarico), come ad esempio, per gli oli, i formaggi, le conserve alimentari, ecc. L'ispettorato centrale repressione frodi provvedera' a programmare e dirigere operazioni suppletive e integrative tute le volte che si ravvisi la necessita' di un'azione coordinata.