Art. 3. Al fine di garantire la effettiva attuazione del programma di attivita' presentato, le societa' "Commercial Union Assurance plc" e "The Northern Assurance Company Ltd" proprietarie della totalita' del capitale sociale della Commercial Union Italia S.p.a., non potranno procedere ad alcuna alienazione delle proprie partecipazioni azionarie nel quinquennio successivo all'inizio dell'attivita' dell'impresa stessa, se non previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 ottobre 1990 Il Ministro: BATTAGLIA