Art. 3.
  Al  fine  di  garantire  la  effettiva  attuazione del programma di
attivita' presentato, le societa' "Commercial Union Assurance plc"  e
"The Northern Assurance Company Ltd" proprietarie della totalita' del
capitale sociale della Commercial Union Italia S.p.a.,  non  potranno
procedere   ad   alcuna   alienazione  delle  proprie  partecipazioni
azionarie  nel  quinquennio  successivo   all'inizio   dell'attivita'
dell'impresa  stessa,  se  non  previa  autorizzazione  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito  l'Istituto
per   la   vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo - ISVAP.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 ottobre 1990
                                               Il Ministro: BATTAGLIA