All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) All'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi Agli assessorati regionali all'agricoltura Alle province autonome di Trento e Bolzano Al Ministero delle finanze - Direzione generale dogane - Div. IX Al Ministero della sanita' - Direzione generale igiene degli alimenti e della nutrizione Al Ministero della sanita' - Comando carabinieri antisofisticazioni e sanita' Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale Alla Confindustria All'Assocarni Al C.I.M. All'UNICEB All'ASS.I.CA. All'Associazione industrie dolciarie italiane All'Associazione italiana lattiero-casearia All'Assocaseari Alla Federazione italiana delle latterie e caseifici sociali (Federlatte) Alla UIAPZOO Alla Federazione nazionale dei coltivatori diretti Alla Federazione nazionale dei consorzi agrari Alla Lega nazionale cooperative e mutue Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana All'Associazione generale cooperative italiane (AGICA) All'Associazione italiana allevatori Alla F.I.A.N.C.L.A.F. All'A.N.C.L.I. Alla Confederazione coltivatori italiani All'UNIZOO Il regolamento CEE n. 2204 del Consiglio del 24 luglio 1990 ha limitato l'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi al fine di garantire la stabilita' del mercato dei prodotti lattiero-caseari. Il regolamento suindicato esclude, in via di principio, l'uso della caseina e dei caseinati nella produzione di formaggi, ad eccezione dei tipi esplicitamente indicati dalla Commissione CEE. La Commissione, con regolamento CEE n. 2742 del 26 settembre 1990 ha indicato i tipi di formaggio per cui e' possibile tale utilizzazione. Nell'ambito di tali produzioni l'uso di caseina e caseinati, anche sotto forma di miscela, e' subordinato ad una preventiva autorizzazione. La percentuale massima di caseina e caseinati consentita non deve superare il limite indicato nell'allegato del regolamento CEE n. 2742/90, calcolato sul peso della produzione dei singoli tipi di formaggio realizzata, in ciascun stabilimento, in un periodo di sei mesi. Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione per uno o piu' stabilimenti devono presentare, per ciascun stabilimento, domanda in carta legale, in duplice copia, redatta secondo lo schema allegato alla presente circolare, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, per il tramite dei competenti uffici delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Le firme apposte dal titolare o dal legale rappresentante sulle richieste di autorizzazione devono essere autenticate a norma delle vigenti disposizioni di legge. Gli uffici regionali, verificata l'idoneita' dello stabilimento a produrre i tipi di formaggio specificati nella domanda, inoltrano al Ministero un originale della domanda corredato dal proprio parere. L'autorizzazione ha validita' di dodici mesi e si intende automaticamente rinnovata ogni anno in assenza di revoca da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o di rinuncia da parte dell'impresa. Le imprese autorizzate devono presentare, il primo giorno feriale di ciascun mese, a mezzo lettera raccomandata, ai competenti uffici delle regioni la dichiarazione prevista ai sensi dell'art. 3, punto a), del regolamento CEE n. 2204/90 da cui risulti il quantitativo e i tipi di formaggio fabbricato nonche' il quantitativo di caseina e caseinati incorporato nei vari prodotti nel corso del mese precedente nello stabilimento in questione. Le imprese devono, inoltre, tenere a disposizione degli stessi organismi di controllo una contabilita' di magazzino dalla quale risulti: A) La quantita' di caseine e caseinati acquistati e/o fabbricati e la relativa destinazione e/o utilizzazione. B) I quantitativi e i tipi di formaggio prodotto. I quantitativi riportati nella contabilita' di magazzino devono trovare riscontro nei pertinenti documenti commerciali e nelle scorte materialmente presenti. I controlli, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento CEE n. 2204/90 devono risultare frequenti e casuali, sono affidati ai competenti uffici delle regioni. A tal fine gli uffici regionali competenti devono, ogni tre mesi, sottoporre a controllo almeno il 30% delle imprese autorizzate. Le imprese che producono annualmente piu' di 300 tonn. di formaggio devono essere controllate almeno due volte l'anno. In ogni caso su tutte le imprese autorizzate il controllo deve essere esercitato almeno una volta l'anno. In relazione ad ogni controllo effettuato deve essere redatto apposito verbale. Il controllo sulle altre imprese produttrici di formaggio e' svolto dagli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressioni frodi. Nell'ipotesi di infrazione constatata, gli organismi di controllo devono darne tempestiva comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Div. III. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie, previste ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2204/90, verra' effettuata secondo la procedura stabilita dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad iniziativa dell'organismo di controllo che ha riscontrato l'illecito. Le somme in tal modo recuperate devono essere versate sul conto corrente infruttifero n. 416 intestato all'AIMA - Roma - Gestione finanziaria, specificandone la causale. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'art. 5 del regolamento CEE n. 2742/90 le regioni debbono, entro i dieci giorni successivi alla fine di ogni trimestre, far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Div. III, i dati relativi alle quantita' di caseine e caseinati incorporati nei differenti tipi di formaggio prodotto dalle imprese autorizzate nel trimestre medesimo. La circolare n. 8 del 13 aprile 1989 e' abrogata. Per le partite di caseina e caseinati per le quali e' stata costituita una cauzione ai sensi del regolamento CEE n. 756/70 si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 del regolamento CEE n. 2921 del 10 ottobre 1990. Il Ministro: SACCOMANDI