All'Azienda   di   Stato  per  gli
                                  interventi  nel  mercato   agricolo
                                  (A.I.M.A.)
                                  All'Ispettorato centrale per la
                                  repressione delle frodi
                                  Agli assessorati regionali
                                  all'agricoltura
                                  Alle province autonome di Trento e
                                  Bolzano
                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
                                  Direzione generale dogane - Div. IX
                                  Al   Ministero   della   sanita'  -
                                  Direzione  generale  igiene   degli
                                  alimenti e della nutrizione
                                  Al   Ministero   della   sanita'  -
                                  Comando                 carabinieri
                                  antisofisticazioni e sanita'
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio  e   dell'artigianato   -
                                  Direzione    generale    produzione
                                  industriale
                                  Alla Confindustria
                                  All'Assocarni
                                  Al C.I.M.
                                  All'UNICEB
                                  All'ASS.I.CA.
                                  All'Associazione industrie
                                  dolciarie italiane
                                  All'Associazione italiana
                                  lattiero-casearia
                                  All'Assocaseari
                                  Alla   Federazione  italiana  delle
                                  latterie   e   caseifici    sociali
                                  (Federlatte)
                                   Alla UIAPZOO
                                  Alla Federazione nazionale dei
                                  coltivatori diretti
                                  Alla Federazione nazionale dei
                                  consorzi agrari
                                  Alla Lega nazionale cooperative e
                                  mutue
                                  Alla Confederazione generale
                                  dell'agricoltura italiana
                                  All'Associazione generale
                                  cooperative italiane (AGICA)
                                  All'Associazione italiana
                                  allevatori
                                  Alla F.I.A.N.C.L.A.F.
                                  All'A.N.C.L.I.
                                  Alla Confederazione coltivatori
                                  italiani
                                  All'UNIZOO
  Il  regolamento  CEE  n.  2204  del Consiglio del 24 luglio 1990 ha
limitato l'impiego di caseina  e  caseinati  nella  fabbricazione  di
formaggi  al fine di garantire la stabilita' del mercato dei prodotti
lattiero-caseari.
  Il regolamento suindicato esclude, in via di principio, l'uso della
caseina e dei caseinati nella produzione di  formaggi,  ad  eccezione
dei tipi esplicitamente indicati dalla Commissione CEE.
  La  Commissione,  con regolamento CEE n. 2742 del 26 settembre 1990
ha  indicato  i  tipi  di  formaggio  per  cui  e'   possibile   tale
utilizzazione.
  Nell'ambito  di tali produzioni l'uso di caseina e caseinati, anche
sotto  forma  di  miscela,   e'   subordinato   ad   una   preventiva
autorizzazione.
  La  percentuale  massima di caseina e caseinati consentita non deve
superare il limite indicato  nell'allegato  del  regolamento  CEE  n.
2742/90,  calcolato  sul  peso  della  produzione dei singoli tipi di
formaggio realizzata, in ciascun stabilimento, in un periodo  di  sei
mesi.
  Le  imprese  che intendono ottenere l'autorizzazione per uno o piu'
stabilimenti devono presentare, per ciascun stabilimento, domanda  in
carta  legale,  in  duplice copia, redatta secondo lo schema allegato
alla  presente  circolare,  al  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste  -  Direzione  generale  della  tutela economica dei prodotti
agricoli - Divisione III, per il tramite dei competenti uffici  delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
  Le  firme  apposte  dal  titolare o dal legale rappresentante sulle
richieste di autorizzazione devono essere autenticate a  norma  delle
vigenti disposizioni di legge.
  Gli  uffici  regionali, verificata l'idoneita' dello stabilimento a
produrre i tipi di formaggio specificati nella domanda, inoltrano  al
Ministero un originale della domanda corredato dal proprio parere.
  L'autorizzazione   ha   validita'  di  dodici  mesi  e  si  intende
automaticamente rinnovata ogni anno in assenza di revoca da parte del
Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste o di rinuncia da parte
dell'impresa.
  Le  imprese  autorizzate devono presentare, il primo giorno feriale
di ciascun mese, a mezzo lettera raccomandata, ai  competenti  uffici
delle  regioni  la dichiarazione prevista ai sensi dell'art. 3, punto
a), del regolamento CEE n. 2204/90 da cui risulti il quantitativo e i
tipi  di  formaggio  fabbricato  nonche' il quantitativo di caseina e
caseinati incorporato nei vari prodotti nel corso del mese precedente
nello stabilimento in questione.
  Le  imprese  devono,  inoltre,  tenere  a disposizione degli stessi
organismi di controllo una  contabilita'  di  magazzino  dalla  quale
risulti:
    A)  La quantita' di caseine e caseinati acquistati e/o fabbricati
e la relativa destinazione e/o utilizzazione.
    B) I quantitativi e i tipi di formaggio prodotto.
  I  quantitativi  riportati  nella  contabilita' di magazzino devono
trovare riscontro nei pertinenti documenti commerciali e nelle scorte
materialmente presenti.
  I  controlli,  che  ai  sensi  dell'art.  3  del regolamento CEE n.
2204/90 devono  risultare  frequenti  e  casuali,  sono  affidati  ai
competenti uffici delle regioni.
  A  tal  fine gli uffici regionali competenti devono, ogni tre mesi,
sottoporre a controllo almeno il 30% delle imprese autorizzate.
  Le imprese che producono annualmente piu' di 300 tonn. di formaggio
devono essere controllate almeno due volte l'anno.
  In  ogni  caso  su  tutte  le imprese autorizzate il controllo deve
essere esercitato almeno una volta l'anno.
  In  relazione  ad  ogni  controllo  effettuato  deve essere redatto
apposito verbale.
  Il controllo sulle altre imprese produttrici di formaggio e' svolto
dagli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressioni  frodi.
  Nell'ipotesi  di  infrazione constatata, gli organismi di controllo
devono darne tempestiva comunicazione al Ministero dell'agricoltura e
delle  foreste  -  Direzione  generale  della  tutela  economica  dei
prodotti agricoli - Div. III.
  L'applicazione   delle   sanzioni  pecuniarie,  previste  ai  sensi
dell'art. 3, paragrafo 3, del  regolamento  CEE  n.  2204/90,  verra'
effettuata  secondo  la  procedura  stabilita dalla legge 24 novembre
1981, n. 689,  ad  iniziativa  dell'organismo  di  controllo  che  ha
riscontrato l'illecito.
  Le  somme  in  tal  modo recuperate devono essere versate sul conto
corrente infruttifero n. 416 intestato all'AIMA  -  Roma  -  Gestione
finanziaria, specificandone la causale.
  Al  fine  di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'art. 5
del regolamento CEE n. 2742/90 le  regioni  debbono,  entro  i  dieci
giorni  successivi  alla  fine  di  ogni  trimestre, far pervenire al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della
tutela  economica  dei  prodotti agricoli - Div. III, i dati relativi
alle quantita' di caseine e caseinati incorporati nei differenti tipi
di   formaggio  prodotto  dalle  imprese  autorizzate  nel  trimestre
medesimo.
  La circolare n. 8 del 13 aprile 1989 e' abrogata.
  Per  le  partite  di  caseina  e  caseinati  per  le quali e' stata
costituita una cauzione ai sensi del regolamento  CEE  n.  756/70  si
applicano le disposizioni previste dall'art. 6 del regolamento CEE n.
2921 del 10 ottobre 1990.
                                              Il Ministro: SACCOMANDI