Art. 4.
  Il Dipartimento della protezione civile provvedera' alla nomina dei
collaudatori il cui onere e' a carico dell'ente appaltante.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 30 ottobre 1990
                                               Il Ministro: LATTANZIO