IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, della citata legge, con cui si stabilisce che il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge, determina con proprio decreto il modello di domanda da presentare al fine di ottenere l'invalidita' civile e le caratteristiche della certificazione che deve essere allegata a dimostrazione della presunta invalidita'; Ritenuto di dovere provvedere in merito; Decreta: Art. 1. 1. A partire dalla data di entrata in vigore della legge 15 ottobre 1990, n. 295, le domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennita' d'invalidita' civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, alla legge 30 maggio 1971, n. 118, e successive modificazioni e alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni, nonche' le domande per usufruire di benefici diversi da quelli di cui innanzi, presentate alle commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari, istituite presso le competenti unita' sanitarie locali, devono essere redatte in carta libera, secondo l'unito modello A, qualora l'istante sia persona maggiorenne, oppure secondo l'unito modello B, qualora l'interessato sia persona minorenne o interdetta.