IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  15  ottobre  1990,  n.  295, recante modifiche ed
integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30  maggio  1988,  n.  173,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e
successive modificazioni, in materia  di  revisione  delle  categorie
delle minorazioni e malattie invalidanti;
  Visto,  in  particolare, l'art. 1, comma 6, della citata legge, con
cui si stabilisce che il Ministro del  tesoro,  entro  trenta  giorni
dall'entrata  in  vigore  della  stessa  legge, determina con proprio
decreto il modello di domanda  da  presentare  al  fine  di  ottenere
l'invalidita'  civile  e  le caratteristiche della certificazione che
deve essere allegata a dimostrazione della presunta invalidita';
  Ritenuto di dovere provvedere in merito;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1. A partire dalla data di entrata in vigore della legge 15 ottobre
1990, n. 295, le domande per ottenere la  pensione,  l'assegno  o  le
indennita' d'invalidita' civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n.
381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e
successive  modificazioni,  alla  legge  30  maggio  1971,  n. 118, e
successive modificazioni e alla legge 11 febbraio 1980, n.  18,  come
modificata  dalla  legge  21  novembre  1988,  n.  508,  e successive
modificazioni, nonche' le domande per usufruire di  benefici  diversi
da  quelli  di  cui  innanzi,  presentate  alle  commissioni  mediche
incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari, istituite  presso
le competenti unita' sanitarie locali, devono essere redatte in carta
libera, secondo l'unito modello  A,  qualora  l'istante  sia  persona
maggiorenne,  oppure secondo l'unito modello B, qualora l'interessato
sia persona minorenne o interdetta.