Art. 2.
  1.  Alla domanda di cui all'art. 1 deve essere allegata la seguente
documentazione:
   a) certificato medico. In particolare:
    nel  caso  di  domande intese ad ottenere le provvidenze previste
dalla legge 30 marzo 1971, n. 118,  e  successive  modificazioni,  il
certificato  medico attestante la natura delle infermita' invalidanti
e la relativa diagnosi deve essere espressa dal  medico  certificante
con  chiarezza  e  precisione, in modo da consentire l'individuazione
delle  minorazioni  ed  infermita'  che,  per  la  loro   particolare
gravita', determinano la totale incapacita' lavorativa, o che, per la
loro media o minore entita', determinano invece la riduzione di  tale
capacita';
    nel   caso   di   domande  intese  ad  ottenere  l'indennita'  di
accompagnamento prevista dalla legge 11 febbraio 1980,  n.  18,  come
modificata  dalla  legge  21  novembre  1988,  n. 508, il certificato
medico, oltre ad esprimere, con chiarezza e precisione,  la  diagnosi
della  malattia invalidante deve anche contenere la dicitura "Persona
impossibilitata  a  deambulare  senza  l'aiuto   permanente   di   un
accompagnatore", oppure "Persona che necessita di assistenza continua
non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita";
    nel  caso  di  domande intese ad ottenere l'indennita' mensile di
frequenza ai mutilati ed invalidi civili minori di anni  18,  di  cui
alla  legge  11 ottobre 1990, n. 289, il certificato medico, oltre ad
esprimere, con chiarezza e precisione,  la  diagnosi  della  malattia
invalidante  deve anche contenere la dicitura "Minore con difficolta'
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della  propria  eta'",
e,  per  i  minori  ipoacusici,  la dicitura "Minore che presenta una
perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore  nelle
frequenze  di  500,  1000, 2000 hertz". A tali domande, inoltre, deve
essere allegata apposita documentazione che  attesti  l'iscrizione  o
l'eventuale   frequenza   del  minore  a  trattamenti  terapeutici  o
riabilitativi, a corsi scolastici o  a  centri  di  formazione  o  di
addestramento professionale;
    nel  caso di domande intese ad ottenere le provvidenze in materia
di assistenza ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970,  n.
382,  e  successive  modificazioni,  il  certificato medico, oltre la
diagnosi  espressa  con  chiarezza   e   precisione   dell'infermita'
invalidante,  deve  contenere  l'indicazione  dell'eventuale  residuo
visivo in ciascun occhio, con relativa correzione;
    nel  caso di domande intese ad ottenere le provvidenze in materia
di assistenza ai sordomuti, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381,
e  successive modificazioni, il certificato medico, oltre la diagnosi
espressa con chiarezza e precisione dell'infermita' invalidante, deve
contenere   l'indicazione   che   la   sordita'   non  e'  di  natura
esclusivamente psichica;
    nel    caso    di    domande    presentate   per   l'accertamento
dell'aggravamento dell'invalidita' e delle condizioni visive, di  cui
all'art.  11  del  decreto  legislativo  23 novembre 1988, n. 509, il
certificato medico,  oltre  la  diagnosi  espressa  con  chiarezza  e
precisione   dell'infermita'   invalidante,   deve   contenere  ampia
motivazione delle cause che  hanno  originato  le  modificazioni  del
quadro   clinico  preesistente  corredata  da  idonea  certificazione
sanitaria;
   b)   documentazione  integrativa,  proveniente  sia  da  strutture
pubbliche che private, a sostegno di quanto attestato nel certificato
medico di cui alla precedente lettera a).