Art. 2. 1. Alla domanda di cui all'art. 1 deve essere allegata la seguente documentazione: a) certificato medico. In particolare: nel caso di domande intese ad ottenere le provvidenze previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, il certificato medico attestante la natura delle infermita' invalidanti e la relativa diagnosi deve essere espressa dal medico certificante con chiarezza e precisione, in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermita' che, per la loro particolare gravita', determinano la totale incapacita' lavorativa, o che, per la loro media o minore entita', determinano invece la riduzione di tale capacita'; nel caso di domande intese ad ottenere l'indennita' di accompagnamento prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, il certificato medico, oltre ad esprimere, con chiarezza e precisione, la diagnosi della malattia invalidante deve anche contenere la dicitura "Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore", oppure "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita"; nel caso di domande intese ad ottenere l'indennita' mensile di frequenza ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289, il certificato medico, oltre ad esprimere, con chiarezza e precisione, la diagnosi della malattia invalidante deve anche contenere la dicitura "Minore con difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria eta'", e, per i minori ipoacusici, la dicitura "Minore che presenta una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz". A tali domande, inoltre, deve essere allegata apposita documentazione che attesti l'iscrizione o l'eventuale frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale; nel caso di domande intese ad ottenere le provvidenze in materia di assistenza ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, il certificato medico, oltre la diagnosi espressa con chiarezza e precisione dell'infermita' invalidante, deve contenere l'indicazione dell'eventuale residuo visivo in ciascun occhio, con relativa correzione; nel caso di domande intese ad ottenere le provvidenze in materia di assistenza ai sordomuti, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, il certificato medico, oltre la diagnosi espressa con chiarezza e precisione dell'infermita' invalidante, deve contenere l'indicazione che la sordita' non e' di natura esclusivamente psichica; nel caso di domande presentate per l'accertamento dell'aggravamento dell'invalidita' e delle condizioni visive, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, il certificato medico, oltre la diagnosi espressa con chiarezza e precisione dell'infermita' invalidante, deve contenere ampia motivazione delle cause che hanno originato le modificazioni del quadro clinico preesistente corredata da idonea certificazione sanitaria; b) documentazione integrativa, proveniente sia da strutture pubbliche che private, a sostegno di quanto attestato nel certificato medico di cui alla precedente lettera a).