Art. 3.
  1.  Le  domande di cui al precedente art. 1 non conformi al modello
ivi prescritto o prive  del  certificato  medico  o  con  certificato
medico  incompleto delle indicazioni di cui al precedente art. 2 sono
prese in esame ed hanno effetto dal momento in  cui  tali  condizioni
sono adempiute.
  2. Le domande per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidita'
e delle condizioni visive di cui al precedente art. 2, sono prese  in
esame  a  condizione  che  siano corredate, ai sensi dell'art. 11 del
decreto legislativo 23  novembre  1988,  n.  509,  da  documentazione
sanitaria   comprovante   le   modificazioni   del   quadro   clinico
preesistente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 novembre 1990
                                                   Il Ministro: CARLI