Art. 3. 1. Le domande di cui al precedente art. 1 non conformi al modello ivi prescritto o prive del certificato medico o con certificato medico incompleto delle indicazioni di cui al precedente art. 2 sono prese in esame ed hanno effetto dal momento in cui tali condizioni sono adempiute. 2. Le domande per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidita' e delle condizioni visive di cui al precedente art. 2, sono prese in esame a condizione che siano corredate, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, da documentazione sanitaria comprovante le modificazioni del quadro clinico preesistente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 novembre 1990 Il Ministro: CARLI